La formazione dei formatori per la sicurezza sul lavoro

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Dal 18 marzo 2014 è entrato in vigore il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6marzo 2013 che individua i criteri per definire la figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In base a detto decreto, i docenti per i corsi di formazione per preposti, dirigenti, lavoratori e datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione di cui al Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, devono avere un livello base di formazione costituito da un “prerequisito” e da almeno uno dei sei criteri che saranno di seguito analizzati.  

Il prerequisito

Innanzitutto il formatore deve avere un “prerequisito” essenziale che consiste nel possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, eccezione fatta per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori.

Il decreto interministeriale ha, però, previsto anche una clausola di salvaguardia per chi già svolgeva l’attività di formatore: possono continuare a svolgere la formazione i soggetti pur non in possesso del diploma ma che, alla data del 18 marzo 2013 (data di pubblicazione dell’avviso del decreto nella “Gazzetta Ufficiale”), erano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri sottoelencati, fermo restando l’obbligo dell’aggiornamento triennale.

I criteri


Le sei tipologie di criteri prendono in considerazione tre elementi minimi fondamentali:


  1. istruzione/formazione;
  2. esperienza;
  3. competenze didattiche.


I diversi soggetti potranno scegliere in quale delle sei diverse tipologie collocare la propria figura di formatore/docente.

 
Criterio 1
Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza.

Criterio 2
Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
In alternativa:
- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In alternativa:
- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia

in alternativa
- corso/i formativo/i in affrancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.


Criterio 3
Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all’art. 32, c. 4, D.Lgs. n. 81/2008) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b):

a)  almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza

b)  percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

in alternativa

precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa

precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque  materia
in alternativa

corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.


Criterio 4

Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all’art. 32, c. 4, D.Lgs. n. 81/2008) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b):

a)      almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza

b)      percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

in alternativa
precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

in alternativa
precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque  materia di docenza

in alternativa
corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

Criterio 5

Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

in alternativa
precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

in alternativa
precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza

in alternativa
corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

 
Criterio 6

Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento), unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

in alternativa
precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

in alternativa
precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza

in alternativa
corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.



Aree tematiche
Ai fini della ricorrenza dei criteri di qualificazione dei formatori-docenti, le aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro, cui fare riferimento, sono le seguenti:

1. Area normativa/giuridica/organizzativa;

2. Area rischi tecnici/igienico-sanitari. Nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico-sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto;

3. Area relazioni/comunicazione.


Periodo transitorio
I datori di lavoro potranno svolgere attività formativa, fino al 18 marzo 2016, nei soli riguardi dei propri lavoratori, se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del D.Lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui al pertinente accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011.

Dal 19 marzo 2016 il datore di lavoro che intenderà svolgere direttamente l’attività formativa dovrà dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri sopra illustrati.


Corsi già approvati
Il prerequisito di istruzione ed i criteri di qualificazione del formatore-docente non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già formalmente e documentalmente approvati nonché calendarizzati al 18 marzo 2013.

Dimostrazione dei requisi
La rispondenza ai criteri di qualificazione deve poter essere dimostrata, da parte del formatore/docente, sulla base di idonea documentazione (come, attestazione del datore di lavoro, lettere ufficiali di incarico, e simili).

L’esperienza lavorativa/professionale o come RSPP/ASPP deve essere dimostrata tramite apposita attestazione del datore di lavoro o del committente.

 
Aggiornamento professionale
Il Decreto prevede altresì l’obbligo di formazione professionale con cadenza triennale del docente/formatore.

 

NORME E PRASSI
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

- Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011

- Decreto Ministero del Lavoro e Ministero della Salute del 6 marzo 2013
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