La malattia blocca l’uso dei parametri

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La Commissione tributaria della Puglia – sentenza n. 8, del 16 febbraio 2006 – dichiara essere inapplicabili i parametri per accertare un maggior reddito qualora il contribuente interessato dalla verifica provi che una malattia invalidante, certificata dal Servizio sanitario nazionale, abbia ridotto le proprie prestazioni lavorative e, di conseguenza, la sua capacità reddituale. In questa ipotesi, è il Fisco a dover contrastare la dichiarazione del contribuente “non potendo utilizzare i parametri come sola prova sostanziale della pretesa”.  Nel caso di specie, le Entrate avevano notificato a società e soci gli avvisi d’accertamento con cui s’erano calcolati maggiori ricavi per l’anno 1996, sulla base della legge 549/1995 e dei parametri di cui al dpcm 29 gennaio 1996. Sebbene il Fisco possa usare le presunzioni, si tratta di presunzioni relative con inversione dell’onere della prova, da poter fornire anche in sede contenziosa, a carico del contribuente, che in tal modo potrà sempre dimostrare la sussistenza di cause d’esclusione o inapplicabilità della presunzione o, in ogni caso, documentare le modalità di svolgimento dell’attività. Peraltro, l’Amministrazione finanziaria deve adeguatamente motivare l’accertamento tributario emanato sulla base dei parametri e non le è consentito ricorrere, come nell’ipotesi di cui alla sentenza, a doppia presunzione della capacità reddituale del contribuente (Ctp Palermo, sentenza 36 del 4 maggio 2005).  

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