La natura dell’atto supera la forma

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La sentenza di Cassazione 2276/2007 definisce una controversia con all’origine una dichiarazione di fallimento di un contribuente, cui egli faceva seguire un concordato fallimentare (con assuntrice un’impresa), che, in seguito, veniva risolto per inadempienze degli obblighi e all’impresa assuntrice veniva notificato un avviso di liquidazione - poi impugnato - per il pagamento dell’imposta di registro e dell’Invim.

Sulla questione, ha affermato che per valutare se una controversia possa essere suscettibile di definizione agevolata - ex articolo 16, legge 289/2002 = chiusura delle liti fiscali pendenti – occorre far riferimento alla natura della pretesa, non al “nomen” dell’atto (quindi non alla sua forma).

 

Può pertanto essere oggetto di sanatoria la lite originata da un avviso di liquidazione, con il quale, però, l’Ufficio fiscale abbia per la prima volta pretesto verso il contribuente assuntore di un concordato fallimentare il versamento delle imposte relative ad un precedente concordato.

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