La notifica “estera” non trova il Codice

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Con l’ordinanza 17-26 maggio 2006, n. 210, ancora una volta si trova a decidere sulla legittimità costituzionale delle norme che disciplinano la notificazione di atti tributari a contribuenti residenti all’estero, arrivando a formulare un giudizio di manifesta inammissibilità della questione sollevata “per incompletezza, e, dunque, erronea indicazione delle norme oggetto di censura, per costante giurisprudenza di questa Corte”. Di fatto, per le notificazioni di atti ai contribuenti residenti all’estero e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) la normativa tributaria prevede che, non essendovi nel Comune dove va eseguita la notificazione né l’abitazione, né l’ufficio, né l’azienda del contribuente, l’atto vada depositato presso la casa comunale e l’avviso di questo deposito sia affisso nell’albo del Comune: la notificazione, al fine della decorrenza del termine per decorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione. Questa disciplina, che si discosta da quella del Codice di procedura civile, non permette al contribuente l’effettiva conoscenza dell’atto notificato. Per tali ragioni, più volte è stato portato di fronte alla Corte costituzionale l’argomento, che però è sempre stato dichiarato manifestatamente inammissibile per errata indicazione delle norme impugnate. Non resta, dunque, che aspettare una formulazione precisa della questione di legittimità, che permetterà alla Corte, sulla scorta della propria giurisprudenza, di ricondurre il diritto tributario ai principi generali dell’ordinamento, che in questa materia sono espressi dal Codice di procedura civile.

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