La pianificazione va a caccia del reddito caratteristico

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La convenienza della programmazione fiscale introdotta con la Finanziaria 2006 suscita i maggiori interrogativi in merito a due elementi: il reddito imponibile caratteristico e la congruità a studi di settore. Il comma 499, della legge 266/2005, dispone che per "base imponibile caratteristica", cioè il reddito tassabile prodotto dal contribuente nello svolgimento della propria attività, si debba intendere il "reddito operativo", che nel conto economico è individuato come differenza tra valore e costi della produzione. Tuttavia, ai fini della programmazione fiscale, dal punto di vista pratico potrebbe risultare più complessa l'individuazione della base imponibile, in quanto nella dichiarazione dei redditi, il parametro su cui si commutano le imposte è costituito non solo dai risultati della gestione caratteristica, ma anche da quelli di natura straordinaria. Pertanto, il contribuente potrebbe essere nel giusto se osserva la regola del risultato caratteristico, ma in difetto esaminando il reddito complessivo.  Il comma 502, sempre della Finanziaria 2006, stabilisce un collegamento tra la programmazione e gli studi di settore, affermando che il contribuente che opta per il concordato dovrà continuare ad applicare gli studi di settore, e, se non in linea, adeguarsi alle loro risultanze.

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