L'Ace dopo il Decreto crescita e competitivita, l'Agenzia spiega

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L'Ace dopo il Decreto crescita e competitivita, l'Agenzia spiega

Con la corposa circolare 21 del 3 giugno 2015, l'agenzia delle Entrate interviene in tema di Ace alla luce delle modifiche introdotte dal Dl 91/2014 (Decreto crescita e competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 116/2014.

Eccedenza ai fini Irap

La principale novità è che l’eccedenza dell’agevolazione (deduzioni Ace non utilizzate per incapienza) può essere utilizzata come credito d’imposta, non solo ai fini Ires, ma anche ai fini Irap. La conversione in crediti Irap può interessare le eccedenze formatesi dal 2014, mentre per quelle fino al 2013 la strada è quella del riporto a nuovo.

Pertanto:

- l’eccedenza Ace può essere riportata nei periodi d’imposta successivi ai fini Ires,

o

- convertita in tutto o parzialmente in credito d’imposta Irap.

Questa novità era già stata considerata nella versione definitiva della dichiarazione dei redditi delle società per l’anno 2014.

Unico vincolo al meccanismo di trasformazione: “l’impossibilità di ripristinare le eccedenze già convertite”

Resta che il contribuente non potrà più riconvertire in eccedenza Ires la parte trasformata in credito d’imposta Irap e non utilizzata.

Il credito non può essere utilizzato in compensazione orizzontale, quindi non vale il limite generale di compensabilità pari a 700mila euro annui e quello che vieta la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali di ammontare superiore a 1.500 euro.

Norme antielusive

In merito alle norme antielusive (che mirano ad evitare che la stessa somma di denaro conferita accresca il capitale proprio di più società che fanno capo ad una holding), la circolare spiega che in caso di conferimenti da soggetti esteri localizzati anche in paesi che non consentono lo scambio di informazioni, gli uffici esamineranno le istanze di disapplicazione, adeguatamente motivate e corredate da opportuna documentazione idonea:

- ad ovviare alla mancanza di scambio di informazioni con il Paese “non white listed”;

- a dimostrare l’assenza di fenomeni di duplicazione dell’agevolazione Ace.

Questo per evitare un’eccessiva penalizzazione nei confronti dei contribuenti esteri, anche se soggetti localizzati in paesi che non aderiscono ai protocolli di scambio, valutando l'opportunità di accogliere le istanze di disapplicazione in assenza di fenomeni di duplicazione del beneficio Ace.

Sul tema l'Agenzia calcola che le istanze disapplicative dovranno essere presentate entro il 2 luglio 2015.

Quanto alla super Ace per le società quotate, se la Commissione europea darà il via libera, tali società - che quotano le azioni in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri della Ue o aderenti allo Spazio Economico Europeo – potranno fruire di una maggiorazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014.

Si tratta del moltiplicatore del 40% da applicare all’incremento patrimoniale rilevante realizzato nell’esercizio di quotazione e nei due esercizi successivi rispetto all’esercizio precedente.

Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 35 - Entro il 2 luglio gli interpelli disapplicativi - L.Gai.

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