L’attività usuraia è esente da Iva come la concessione lecita di prestiti

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La Corte di Giustizia Ue, con un’ordinanza del 7 luglio scorso in merito al procedimento C-381/09, si esprime in merito all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto all’attività illecita.

I Giudici europei ribadiscono il concetto che l’erogazione di prestiti a usura è un’attività economica agli effetti dell’Iva, ma fruisce dello stesso trattamento di esenzione dell’imposta previsto per i prestiti leciti. Quindi, dato che il principio di neutralità non consente di differenziare il regime Iva a seconda che si tratti di attività lecita o illecita, si specifica solamente che vale lo stesso principio applicato ai prestiti concessi dietro pagamento di interessi contenuti. Essendo quest’ultimi esenti da Iva, anche l’attività usurai sconta le tasse, ma non paga l’Iva dato che la concessioni lecita di prestiti è esente dall’imposta.

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