Lavoro nello sport, le istruzioni sugli obblighi contributivi INPS

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Lavoro nello sport, le istruzioni sugli obblighi contributivi INPS

Arriva  l’INPS a completare il quadro delle indicazioni operative per la gestione degli obblighi contributivi dei lavoratori sportivi.

Dopo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e l’INAIL, l’Istituto previdenziale, con la circolare 31 ottobre 2023, n. 88, riepilogando la normativa contenuta nel decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, ha fornito, in dettaglio, le istruzioni e le indicazioni per la corretta gestione dei collaboratori sportivi, sia per quanto concerne gli oneri a carico delle imprese/committenti che gli adempimenti e le modalità di valorizzazione delle denunce contributive.

In tal senso, sebbene l’art. 28, comma 5, della disciplina soprarichiamata, abbia espressamente previsto che, in sede di prima applicazione della norma, gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative riferite ai periodi da luglio a settembre 2023 potevano essere effettuati entro il 31 ottobre 2023, le disposizioni amministrative di seguito affrontate hanno necessariamente e comprensibilmente posticipato il termine relativo agli adempimenti contributivi connessi ai rapporti di lavoro del mondo dello sport al 31 dicembre 2023 (con versamenti al 16 dicembre 2023) per le collaborazioni coordinate e continuative, anche amministrativo-gestionali ed al flusso Uniemens del mese di competenza novembre per la regolarizzazione di pregressi periodi (luglio-ottobre 2023) dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi.

Ambito di riferimento

La circolare INPS 31 ottobre 2023, n. 88, si pone come un vero e proprio vademecum degli obblighi contributivi e previdenziali che incombono sulle società ed associazioni del mondo dello sport a seguito della riforma varata con il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, ripetutamente modificato (da ultimo dal decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120), ed avente, tra le principali finalità quelle di:

  • riconoscere il principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell’Unione europea;
  • promuovere il principio delle pari opportunità nella pratica sportiva, sia con riferimento alle persone con disabilità che tra settori professionistico e dilettantistico;
  • riconoscere il carattere sociale e preventivo sanitario dell’attività sportiva, quale forma di miglioramento della qualità della vita e della salute e mezzo di educazione e sviluppo sociale;
  • individuare la figura del lavoratore sportivo, senza distinzione di genere e indipendentemente dalla natura professionistica o dilettantistica dell’attività sportiva;
  • garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori minori;
  • valorizzare la formazione dei lavoratori sportivi, con particolare attenzione ai giovani atleti, per la loro crescita sportiva, culturale ed educativa, nonché per la loro preparazione professionale che favorisca l’accesso all’attività lavorativa al termine della carriera sportiva;
  • disciplinare i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale.

In tale ambito, con decorrenza dal 1° luglio 2023 trovano completa applicazione le disposizioni contenute nella richiamata normativa ed aventi riferimento ai lavoratori sportivi ed alle loro tutele previdenziali, sia in ambito professionistico che dilettantistico.

Lavoratori sportivi subordinati

In ossequio alle disposizioni di cui all’art. 35, comma 1, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, i lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall’INPS.

ATTENZIONE: Tale fondo, ai sensi del successivo comma 2, assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi. Al ricorrere dei presupposti della normativa vigente, sono iscritti al predetto Fondo anche i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, operanti nei settori professionistici.

Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2023, la disciplina previdenziale dettata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, già prevista per il settore professionistico, viene estesa al settore del dilettantismo con riferimento ai lavoratori di cui all’art. 25, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 36/2021, assunti con contratto di lavoro subordinato.

NOTA BENE: Si rammenta che ai sensi dell’art. 25, comma 1, è lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere ed indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico di appartenenza, che esercita attività sportiva verso un corrispettivo. A mente del medesimo comma 1 è, altresì, lavoratore sportivo qualsivoglia altro tesserato che svolge, verso un corrispettivo, mansioni rientranti, sulla base di regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva. Sono esclusi dalle predette categorie di lavoratori i collaboratori amministrativo-gestionali che sono, invece, regolamentati dall’art. 37.

Quanto alla composizione delle aliquote contributive dovute l’INPS riepiloga come di seguito il totale e la ripartizione degli oneri previdenziali di che trattasi:

Tipo contribuzione

Aliquota totale

Di cui a carico lavoratore

IVS (Invalidità, vecchiaia, superstiti)

33%

9,19%

Solidarietà

3,1%

2,1%

L’aliquota IVS è calcolata sulla retribuzione o compenso giornaliero nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile e di minimale di retribuzione giornaliera ed entro determinati massimali, variabili a secondo dell’anzianità assicurativa del lavoratore.

Per gli sportivi “nuovi iscritti” ovverosia per coloro che siano privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 in gestioni pensionistiche obbligatorie, il contributo IVS è calcolato sulla retribuzione giornaliera entro il limite massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall’art. 2, comma 18, secondo periodo della legge n. 335/1995.

Per gli sportivi “vecchi iscritti”, invece, il contributo IVS è calcolato sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile diviso per 312.

Diversamente, il contributo di solidarietà (art. 1, comma 4, d.lgs. n. 166/1997) è dovuto sulla parte di retribuzione eccedente il massimale e fino all’importo stabilito annualmente ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

Anche ai lavoratori sportivi si applica l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore di cui all’art. 3-ter, decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 (per l’anno 2023 retribuzione superiore a 52.190 euro annui ovvero ad euro 4.349 mensili, salvo conguaglio).  

Il trattamento contributivo di cui sopra è valido per i lavoratori subordinati (sia nel professionismo che nel dilettantismo) e per i rapporti di lavoro autonomo e parasubordinato in ambito professionistico.

Come previsto dal paragrafo 5.1 della circolare in commento, gli istruttori presso impianti e circoli di qualsiasi genere, i direttori tecnici, e gli istruttori di società sportive di cui ai punti n. 20 e 22, decreto ministeriale 15 marzo 2005 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, anche nelle ipotesi in cui siano dipendenti di soggetti datoriali aventi natura “commerciale” saranno assicurati al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi. I soggetti già iscritti al FPLS alla data del 30 giugno 2023, in relazione alle predette qualifiche professionali, potranno optare, entro il 31 dicembre 2023, per il mantenimento del regime previdenziale in godimento presso il fondo.

ATTENZIONE: I lavoratori autonomi e i lavoratori parasubordinati al di fuori dei settori professionistici sono iscritti alla gestione separata INPS.

Quanto alle aliquote di finanziamento, si aggiunga che per i soli lavoratori dipendenti, sono, altresì dovute le c.d. assicurazioni minori, a mente dell’art. 33, di cui si fornisce il seguente riepilogo:

Tipo contribuzione

Aliquota c/datore di lavoro

NASpI

1,31%

NASpI (contrib. art. 25, L. n. 845/1978)

0,30%

Fondo di Garanzia TFR

0,20%

Maternità

0,46%

Malattia

2,22%

Ex CUAF

0,68%

FIS – fino a 5 dipendenti (di cui 0,17 a carico dipendente)

0,50%

FIS – oltre 5 dipendenti (di cui 0,27 a carico dipendente)

0,80%

NOTA BENE: Si aggiunga contributo IVS di cui sopra (33%) per la determinazione dell’aliquota dovuta.

Classificazione contributiva degli enti sportivi

Generalmente l’attività delle società ed associazioni sportive dilettantistiche – così come avviene per il settore professionistico – è classificata al CSC 1.18.08.

Tenuto conto che l’attività sportiva può essere svolta anche da enti del terzo settore, al fine di semplificare gli adempimenti a cui sono tenuti i datori di lavoro, i predetti soggetti, laddove già in possesso di una matricola DM, potranno denunciare i lavoratori sportivi dilettanti, esponendoli con il corrispondente codice “Tipolavoratore”, nell’ambito della matricola già in essere.

Allo stesso modo, anche i datori di lavoro che svolgano attività sportiva dilettantistica e che abbiano una matricola classificata nel settore terziario in virtù dell’attività esercitata e del corrispondente Ateco2007 potranno continuare a denunciare sull’anzidetta matricola i lavoratori sportivi dilettantistici eventualmente da assumere.

Lavoratori subordinati e flussi Uniemens

Dalla prossima denuncia del mese di competenza novembre 2023, dovranno essere utilizzati i seguenti nuovi codici nell’elemento <TipoLavoratore>:

  • ST” sportivo iscritto a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995;
  • SZ” sportivo iscritto a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995.

Per quanto concerne l’elemento <TipoContribuzione> bisognerà indicare il codice “L1” per indicare lo sportivo soggetto alla contribuzione dello 0,20% al Fondo di garanzia TFR ai sensi della legge n. 297/1982.

Ai fini della corretta individuazione dei lavoratori sportivi iscritti nei settori dilettantistici con decorrenza ottobre 2023, vengono istituiti i seguenti nuovi codici all’interno dell’elemento <CodiceQualifica> di <TipoLavSportSpet> di <DatiParticolari> di <DatiRetributivi>:

  • 778 avente il significato di “atleta del settore dilettantistico art. 25 co. 1 d. lgs. n. 36/2021”;
  • 779 avente il significato di “allenatore del settore dilettantistico art. 25 co. 1 d. lgs. n. 36/2021”;
  • 780 avente il significato di “istruttore del settore dilettantistico art. 25 co. 1 d. lgs. n. 36/2021”;
  • 781 avente il significato di “direttore tecnico del settore dilettantistico art. 25 co. 1 d. lgs. n. 36/2021”;
  • 782 avente il significato di “direttore sportivo del settore dilettantistico art. 25 co. 1 d. lgs. n. 36/2021”;
  • 783 avente il significato di “preparatore atletico del settore dilettantistico art. 25 co. 1 d. lgs. n. 36/2021”;
  • 784 avente il significato di “direttore di gara art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021”
  • 785 avente il significato di “tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva nel settore dilettantistico art. 25 co. 1, d. lgs. n. 36/2021”;

Inoltre, vengono istituiti i seguenti nuovi codici per la individuazione delle figure degli istruttori e direttori tecnici operanti nell’ambito del settore professionistico all’interno dell’elemento <CodiceQualifica> di <TipoLavSportSpet> di <DatiParticolari> di <DatiRetributivi>

  • 786 avente il significato di “istruttore del settore professionistico art. 25 co. 1 d.lgs. n. 36/2021”:
  • 787 avente il significato di “direttore tecnico del settore professionistico art. 25 co. 1 d. lgs. n. 36/2021”;
  • 788 avente il significato “tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva nel settore professionistico art. 25 co. 1 d. lgs. n. 36/2021”.

Infine, per le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici e degli istruttori presso società sportive di cui ai punti n. 20 e n 22, decreto ministeriale 15 marzo 2005, che abbiano optato per il mantenimento dell’iscrizione al Fondo lavoratori dello spettacolo, restano ferme le indicazioni relative alle modalità di esposizione in uso.

Pertanto, i predetti lavoratori dovranno continuare ad essere esposti con i codici TipoLavoratore “SC” e “SY” dello spettacolo e con i nuovi codici qualifica di seguito indicati:

  • 791 istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi optanti;
  • 795 direttori tecnici presso società sportive – optanti;
  • 797 istruttori presso società sportive - optanti

ATTENZIONE: I codici qualifica 771, 775, 777 non devono essere più utilizzati.

Regolarizzazione di periodi pregressi – lavoratori subordinati

Per la regolarizzazione di eventuali periodi pregressi inerenti ai periodi di competenza da luglio a ottobre 2023, esclusivamente nella denuncia di competenza novembre 2023, i datori di lavoro devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib> nell’elemento <CodiceCausale>:

  • per gli sportivi professionisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato il nuovo valore “M050” avente il significato di “Versamento arretrati quota contribuzioni minori – Sportivo professionista”;
  • per gli sportivi operanti nell’ambito del dilettantismo titolari di un rapporto di lavoro subordinato il nuovo valore “M048” avente il significato di “Versamento arretrati quota contribuzione IVS e contribuzioni minori – Sportivo settore dilettantistico”.

Negli ulteriori elementi:

  • <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore “N”;
  • <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del versamento;
  • <BaseRif> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese;
  • <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo del versamento che in caso del codice M050 deve essere pari alla percentuale di tutte le contribuzioni minori dell’importo esposto in BaseRif; oppure in caso di M048 deve essere pari alla percentuale della contribuzione IVS e di tutte le contribuzioni minori dell’importo esposto in BaseRif.

Gestione separata: collaborazioni sportive dilettantistiche e amministrativo gestionali

Ai sensi dell’art. 35, comma 2, e dell’art. 37, decreto legislativo n. 36/2021, i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore dilettantistico, nonché i collaboratori amministrativo gestionali, sono assicurati presso la Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, legge n. 335/1995.

Le due figure sono accomunate ex lege alle regole contributive, sicché, per entrambe, l’obbligo contributivo sussiste al superamento dell’importo di compenso pari a 5.000 euro annui seguendo il regime di cassa. A tal fine, concorreranno i compensi erogati dal 1° luglio 2023.

ATTENZIONE: Il limite di franchigia sopra citato opera nel momento in cui viene raggiunto l’importo massimo di esenzione quale somma dei compensi erogati a ciascun prestatore dalla totalità dei committenti. Specie nel caso di più rapporti risulta di fondamentale importanza farsi rilasciare, prima dell’erogazione del compenso, da ogni percettore, un’apposita autocertificazione dei compensi sino a quel momento percepiti. 

Resta però da rilevare che l’attuale sistema, che sgrava sostanzialmente il “primo” committente erogante, rischia di generare una corsa alla corresponsione dei compensi, con possibili sostanziali conseguenze in capo a datori di lavoro e lavoratori. 

Si evidenzia, in considerazione della possibile assimilazione delle attività lavorative, concorreranno al raggiungimento del limite di franchigia anche i compensi erogati ai lavoratori autonomi occasionali di cui all’art. 44, d.l. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 (naturalmente si sostiene che detti compensi debbano, comunque, essere erogati dal mese di luglio 2023 in poi, non potendosi ex lege effettuare il recupero contributivo di periodi precedenti.

Ciò assunto la contribuzione previdenziale di detti collaboratori dovrà essere calcolata esclusivamente sulla parte di compenso eccedente i “primi” 5.000 euro.

Quanto alle aliquote contributive:

  • per gli iscritti ad altre forme di assistenza e previdenza obbligatoria o titolari di pensione diretta, la contribuzione è pari al 24% (art. 35, comma 6);
  • per i non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, la contribuzione è pari al 25% ai fini IVS, oltre alla c.d. contribuzione minore pari al 2,03% per le tutele di maternità, malattia e DIS-COLL (aliquota totale 27,03% - art. 35, comma 7).

L’onere è, come di consueto, ripartito nella misura di 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del prestatore.

Sportivi di ASD e SSD – flussi Uniemens

Fermo restando quanto esposto al paragrafo precedente, a decorrere dal 1° luglio 2023 i committenti che erogano compensi nel settore del dilettantismo sono obbligati alla contribuzione presso la Gestione separata INPS e, dunque, all’invio delle denunce individuali Uniemens.

Per le anzidette denunce sono stati introdotti nuovi “Tipo rapporto” specifici per le società e gli enti sportivi dilettantistici e gli enti del terzo settore come appresso indicati:

  • D1”, per i collaboratori coordinati e continuativi non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta (aliquota 25% ai fini IVS);
  • D2”, per i collaboratori coordinati e continuativi non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta, per i quali è dovuta la contribuzione ai fini del finanziamento delle prestazioni non pensionistiche (c.d. contribuzioni minori) cui l’aliquota è fissata nella misura del 2,03% dei compensi erogati;
  • D3”, per i collaboratori coordinati e continuativi assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta (aliquota 24% ai fini IVS).

ATTENZIONE: L’esposizione del Tipo rapporto D2 è sempre presente in presenza di flusso con Tipo Rapporto D1. Sostanzialmente dovranno essere contenuti per i collaboratori “non iscritti” entrambi i codici che differenziano la contribuzione IVS da quelle minori. 

 La denuncia contributiva dovrà, altresì, contenere l’indicazione della tipologia di qualifica del collaboratore mediante la compilazione dell’elemento <Codice attività> con i seguenti codici:

  • 30 – atleta del settore dilettantistico;
  • 21 – allenatore del settore dilettantistico;
  • 22 - istruttore;
  • 23 - direttore tecnico;
  • 24 - direttore sportivo;
  • 25 - preparatore atletico;
  • 26 - direttore di gara;
  • 27 – tesserato.

Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire con le ordinarie regole previste per i soggetti obbligati alla gestione separata e, dunque, mediante il modello di pagamento F24 per la totalità della contribuzione dovuta nel periodo di riferimento utilizzando la causale tributo:

  • CXX, per i soggetti per i quali si applica l’aliquota complessiva del 27,03%;
  • C10 per i soggetti per i quali si applica l’aliquota complessiva del 24%.

I versamenti contributivi relativi ai periodi da luglio a settembre 2023 potranno essere effettuati entro il 16 dicembre 2023.

Gli obblighi di trasmissione delle denunce Uniemens dei predetti periodi arretrati sono posticipati al 31 dicembre 2023.

Collaboratori amministrativo gestionali - Flussi Uniemens

Le regole di cui al paragrafo precedente devono intendersi valide anche per le collaborazioni amministrativo – gestionali rese a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici riconosciuti dal CONI o dal CIP.

ATTENZIONE: Per i collaboratori amministrativo gestionali non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, per i soli compensi erogati nei mesi di luglio e agosto, non essendo ancora entrata in vigore la modifica intervenuta con il decreto legislativo n. 120/2023, l’aliquota contributiva IVS è fissata nella misura del 33%. A decorrere dalla mensilità di settembre 2023, invece, l’aliquota IVS per i collaboratori “non iscritti” è ridotta al 25% per effetto della citata modifica normativa.

In tali ipotesi, però, i collaboratori dovranno essere indicati nelle denunce contributive con i seguenti codici:

  • D4”, per i collaboratori coordinati e continuativi non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta (aliquota 33% o 25% ai fini IVS);
  • D5”, per i collaboratori coordinati e continuativi non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta, per i quali è dovuta la contribuzione ai fini del finanziamento delle prestazioni non pensionistiche (c.d. contribuzioni minori) cui l’aliquota è fissata nella misura del 2,03% dei compensi erogati;
  • D6”, per i collaboratori coordinati e continuativi assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta (aliquota 24% ai fini IVS).

ATTENZIONE: L’esposizione del Tipo rapporto D5 è sempre presente in presenza di flusso con Tipo Rapporto D4. Sostanzialmente dovranno essere contenuti per i collaboratori “non iscritti” entrambi i codici che differenziano la contribuzione IVS da quelle minori. 

 Il campo <Codice Attività>, invece, sarà valorizzato con il codice “28 – attività amministrativo-gestionale”.

Per le denunce contributive dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni autorizzati a svolgere attività sportiva retribuita devono, infine, essere valorizzati con il nuovo codice “D7” e attività “29 – attività sportiva retribuita dipendenti pubbliche amministrazioni”.

Chiaramente in tale ultimo caso l’aliquota previdenziale è fissata nella misura del 24%.

Infografica flussi Uniemens – settore dilettantistico

QUADRO NORMATIVO

Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36

INPS – Circolare 31 ottobre 2023, n. 88

 

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