Lavoro occasionale post voucher

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Lavoro occasionale post voucher

 

Dal 24 giugno 2017 è in vigore la nuova disciplina del lavoro occasionale, contenuta nella l. n. 96/2017 (G.U n. 144 del 23 giugno 2017), di conversione del d. l. n. 50/2017, che sostituisce la precedente regolamentazione in materia di voucher (definiti anche “buoni lavoro”).

I dettagli circa l’applicazione della nuova disciplina sono spiegati nella recente circolare Inps n. 107, del 5 luglio 2017.

Da ultimo, con messaggio del 12 luglio 2017, l'Inps ha fornito precisazioni:

  • sui criteri di computo dei lavoratori occupati;
  • sulla misura minima del compenso relativamente al settore agricolo.

Il lavoro occasionale

Consiste nell’esercizio di un’attività di lavoro subordinato, svolta in modo episodico e non continuativo.

Le nuove regole del lavoro occasionale, delineate a partire dall’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017, coordinato con la Legge di conversione n. 96/2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 144/2017, prevedono una particolare disciplina, che muta a seconda del soggetto che richiederà la prestazione lavorativa.

NB: il lavoro occasionale di tipo subordinato non va confuso con il lavoro autonomo occasionale, ovvero con le prestazioni di lavoro autonomo che ricadono sotto l’applicazione dell’articolo 2222 del codice civile.

 

PrestO o Libretto famiglia?

Gli enti economici - quali le imprese e la Pubblica Amministrazione - ed i professionisti, per le prestazioni lavorative occasionali e saltuarie possono ricorrere a PrestO, il nuovo contratto di prestazione occasionale.

Le famiglie e i privati, invece, potranno utilizzare il Libretto Famiglia.

 

Contesto normativo

La disciplina normativa dei voucher ha subìto negli anni numerose modifiche, sino ad arrivare al sistema attuale.

Gli interventi principali, come si vedrà, sono i seguenti:

  • D. Lgs. n. 276/2003;

  • L. n. 92/2012;

  • D. Lgs. n. 81/2015;

  • D. Lgs. n. 185/2016;

  • D. L. n. 25/2017 (convertito in L. n. 49/2017);

  • D. L. n. 50/2017 (convertito in L. n. 96/2017).

In merito all’evoluzione legislativa dell’istituto, si ricorda che i voucher sono stati introdotti dal D.Lgs. n. 276/2003 (G.U. n. 235 del 9 ottobre 2003), come strumento retributivo per una platea ristretta di soggetti, al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso.

Nascono, cioè, come meccanismo di retribuzione destinato a studenti, casalinghe, disoccupati di lunga durata e disabili in caso di svolgimento di attività occasionali come piccoli lavori di tipo manutentivo, ripetizioni o compiti di assistenza alle famiglie, agli anziani ed ai disabili.

Vi è da dire, tuttavia, che le previsioni contenute nel D.Lgs. n. 276/2003 sono rimaste inattuate fino all’agosto 2008, anno in cui è stata avviata la sperimentazione del ricorso ai voucher per i compensi dei collaboratori addetti alle vendemmie.

Da tale momento in poi, che fa pertanto da spartiacque, si è assistito ad una apertura costante nei confronti dell’utilizzo dei voucher, come dimostra l’intervento operato dapprima con la Legge n.92/2012 (in G.U. n. 153 del 3 luglio 2012), che ha eliminato ogni vincolo causale e, successivamente, con il D.Lgs. n. 81/2015 (in G.U. n. 144 del 24 giugno 2015) in materia di riordino delle tipologie contrattuali, che ne ha addirittura innalzato il limite economico, nell’utilizzo da 5 mila a 7 mila euro verso committenti imprenditori o professionisti.

Visto l’incremento dell’impiego, con il D.Lgs. n. 185/2016 (GU n.235 del 7 ottobre 2016) si è agito sulla tracciabilità per le prestazioni di lavoro accessorio, stabilendo l’obbligo di comunicare almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, alla sede territoriale competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), da parte dei committenti imprenditori non agricoli e professionisti.

Di più: a seguito dell’utilizzo sempre crescente dei voucher, spesso effettuato aggirando le regole in materia di lavoro subordinato, è stato emanato il D.L. n. 25/2017, convertito senza modificazioni con la Legge 20 aprile 2017 n. 49 (in G.U. n. 94 del 22 aprile 2017), che contiene disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.

In sostanza, con tale intervento legislativo, sono stati abrogati i voucher, salvo la previsione di un periodo transitorio fino al 31 dicembre prossimo per i buoni lavoro richiesti entro il 17 marzo.

 

Alternative ai voucher post abrogazione

Chiaro è che l’abrogazione di tale strumento retributivo non può cancellare le esigenze di lavoro occasionale da parte delle imprese e dei privati, ed ecco perchè si è colmato tale vuoto normativo attraverso il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge n. 96 del 21 giugno 2017 (G.U. n. 144 del 23 giugno 2017), che ha disciplinato compiutamente le prestazioni di lavoro occasionali, al fine di garantire un minimo di tutele previdenziali, normative ed assistenziali a favore dei prestatori.

In buona sostanza, la nuova normativa consente la possibilità per i datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, nei limiti previsti dalla norma, secondo due distinte modalità di utilizzo: il Libretto Famiglia ed il Contratto di prestazione occasionale (PrestO).

 

NB: il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale presentano profili di specificità in relazione all’oggetto della prestazione, alla misura minima dei compensi e dei connessi diritti di contribuzione sociale obbligatoria, nonché alle modalità di assolvimento degli adempimenti informativi nei confronti dell'Inps.

 

Condizioni di utilizzo del lavoro occasionale

Secondo la nuova disciplina e come specificato dalla circolare Inps n. 107 del 5 luglio 2017, i privati e le famiglie possono ricorrere al lavoro occasionale per retribuire i seguenti servizi:

  • piccoli lavori domestici, ivi inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;

  • assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

  • insegnamento privato supplementare.

 

Imprese e professionisti possono sfruttare il Lavoro Occasionale per affidare attività occasionali necessarie all’occorrenza.

Per le imprese del settore agricolo, è prevista la possibilità di ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

  • giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;

  • persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

 

Gli enti della Pubblica Amministrazione possono utilizzare questo regime nell’ambito dell’attività istituzionale, solo ed esclusivamente per:

  • progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

  • lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

  • attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

  • organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

 

Divieto di utilizzo del lavoro occasionale

E’ fatto divieto di utilizzare la disciplina del lavoro occasionale nelle fattispecie di seguito elencate.

 

Per imprese e professionisti:

  • con soggetti che abbiano cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione col medesimo utilizzatore;

  • da parte degli utilizzatori che occupano più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;

  • da parte delle imprese del settore agricolo con i braccianti agricoli;

  • da parte delle imprese dell’edilizia o esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;

  • nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

 

Per enti della Pubblica Amministrazione è fatto divieto di utilizzo dei buoni lavoro:

  • oltre i vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale;

  • oltre il limite di 280 ore nell’arco dello stesso anno civile.

Criteri computo dei lavoratori occupati

Possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze non più di cinque lavoratori a tempo indeterminato, ma detta limitazione non opera esclusivamente per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs n. 165/2001.

Allo scopo di favorire l’omogenea applicazione della citata disciplina, fermi i criteri applicativi fissati al par. 6.2 della circolare n. 107/2017, si fa presente quanto segue:

  • i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non vanno conteggiati nella misura della forza aziendale a tempo indeterminato (cfr. art. 47, comma 3, del d.lgs. 81/2015);
  • ai fini del computo della forza aziendale mensile, una volta determinato il numero complessivo dei lavoratori occupati, tenendo in considerazione, per i lavoratori a tempo parziale, la durata contrattuale della prestazione lavorativa, il risultato va arrotondato per eccesso laddove il valore del primo decimale sia superiore a 0,5 ovvero per difetto in caso contrario;
  • ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano il ricorso al lavoro occasionale, la media semestrale dei dipendenti a tempo indeterminato riferita al periodo che dall’ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione lavorativa (cfr. par. 6.2, circ. n. 107/2017) va calcolata sulla base del dato effettivo, senza operare alcun arrotondamento. Pertanto, se, a titolo di esempio, il valore medio della forza aziendale a tempo indeterminato del predetto semestre fosse pari a 5,1, in forza dei limiti fissati dall’art. 54-bis, comma 14, lett. a), del d.l. n. 50/2017, il datore di lavoro non potrà fare ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale.

Limiti da rispettare

Per tutte le categorie di utilizzatori sopra elencate, valgono regole comuni.

La possibilità di avvalersi o di svolgere attività di lavoro occasionale è ammessa per ciascun anno civile, entro il limite di:

  • €. 5.000, per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;

  • €. 5.000, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;

  • €. 2.500, per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

 

Nello specifico, con riferimento alla soglia di utilizzo relativa alla totalità dei prestatori, sono conteggiati al 75% del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionale rese dai seguenti soggetti:

  • titolari di pensione di vecchiaia o d’invalidità;

  • giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un Istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’Università;

  • disoccupati che abbiano reso la DID;

  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

 

NB: in ogni caso non può essere superato il limite massimo di 280 ore lavorative nell’arco dell’anno dedicate ad attività di lavoro occasionale.

In ipotesi di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, dei limiti di cui sopra, è prevista – come sanzione - la trasformazione del rapporto da occasionale a rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

 

Modalità di acquisto dei buoni lavoro e tracciabilità della prestazione

L’acquisto dei buoni lavoro deve essere effettuato sulla piattaforma Inps dedicata, con pagamento anticipato, attivando il buono almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione lavorativa, attraverso una apposita comunicazione. Tale comunicazione deve contenere:

  • i dati anagrafici e identificativi del prestatore;

  • il luogo di svolgimento della prestazione;

  • l’oggetto della prestazione;

  • la data e l’ora di inizio ed il termine della prestazione ovvero, se si è imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni;

  • il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a €. 36, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata.

 

Si fa presente che, se la prestazione non viene poi svolta, è possibile trasmettere la comunicazione di revoca sempre attraverso la piattaforma informatica o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’Inps, entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione.

 

NB: in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione, quindi di attivazione del buono, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €. 500 a €. 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione, senza possibilità di diffida ad adempiere.

 

Gli adempimenti e i diritti spettanti al lavoratore occasionale

Anche il lavoratore, per avere il proprio compenso attraverso la modalità ivi descritta, è tenuto a registrarsi sulla apposita piattaforma digitale dell’Inps.

Di conseguenza, sarà egli stesso ad indicare come ricevere il compenso.

Con un occhio ora alle tutele destinate a tale categoria di lavoratori, gli stessi hanno diritto al riposo giornaliero, pause e riposi settimanali, all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonchè all’assicurazione per l’invalidità e la vecchiaia, con iscrizione alla gestione separata (gli oneri sono interamente a carico dell’utilizzatore, nelle misure che saranno indicate in seguito).

 

I compensi, inoltre, sono:

  • esenti da tassazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;

  • computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno;

  • non incidenti sullo stato di disoccupato o inoccupato.

 

NB: l'Inps provvede all'accreditamento alla Gestione Separata dei contributi previdenziali sulla posizione assicurativa del prestatore contestualmente all’erogazione del compenso nei confronti del prestatore medesimo.

 

Gli importi

Libretto famiglia

Le famiglie avranno a disposizione un libretto nominativo prepagato, contenente titoli dal valore unitario di €. 10,00, da consegnare al prestatore d’opera, per compensare una prestazione di durata non superiore ad un’ora.

Per ogni titolo di pagamento sono a carico dell’utilizzatore gli oneri contributivi pari a:

  • € 1,65 di contribuzione IVS, da versare alla Gestione Separata Inps;

  • € 0,25 per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

  • € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore.

 

PrestO per professionisti e imprese

Gli operatori professionali (imprese e professionisti) potranno retribuire prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di limitata entità utilizzando il contratto di prestazione occasionale “PrestO.

Ogni ora di lavoro deve essere così retribuita:

  • importo minimo di € 9.00 a favore del prestatore;

  • contribuzione alla gestione separata Inps, nella misura del 33% del compenso;

  • premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella misura del 3,5% del compenso;

  • 1% degli importi versati da destinarsi al finanziamento degli oneri gestionali.

 

Imprese agricole

Misura minima del compenso per prestazioni occasionali nel settore agricolo

La misura minima della retribuzione oraria per la determinazione del compenso delle prestazioni di lavoro occasionale nel settore agricolo è ricavata assumendo a riferimento i minimi salariali mensili degli operai agricoli fissati dal CCNL stipulato dalle Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale (CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 22 ottobre 2014).

Ai predetti minimi salariali è aggiunto, in relazione alla peculiare natura del rapporto di lavoro occasionale, il cd. terzo elemento retributivo, previsto, per gli operai a tempo determinato, quale corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (festività nazionali e infrasettimanali, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità).

Pertanto, in relazione alle aree professionali in cui è articolato, in base al citato CCNL, il sistema di classificazione degli operai agricoli, le misure minime oraria e giornaliera del compenso relativo allo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale nel settore agricolo sono riportate nel prospetto seguente.

Area professionale

Misura del compenso minimo

Orario

Giornaliero

(durata non superiore a 4 ore)

1^

€ 9,65

€ 38,60

2^

€ 8,80

€ 35,20

3^

€ 6,56

€ 26,24

 

Si ricorda che la misura del compenso minimo giornaliero si applica alle prestazioni di durata non superiore a quattro ore giornaliere.

Si ribadisce, infine, che le parti (utilizzatore e lavoratore) possono liberamente regolare lo svolgimento della prestazione sulla base di compensi di misura superiore a quelle minime sopra indicate.

Amministrazioni Pubbliche

Nel caso del ricorso al lavoro occasionale da parte delle Amministrazioni Pubbliche, fermo restando che è richiesto il rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale, il mancato rispetto dei vincoli economici non comporta la trasformazione del rapporto in contratto di lavoro subordinato, anche se non sarà esente da eventuali azioni di responsabilità.

 

Bonus baby sitting e gestione dell’utilizzo dei buoni lavoro accessorio

La circolare Inps n. 107/2017 fa presente che, dal mese di gennaio 2018, anche il contributo Bonus baby sitting sarà erogato secondo le modalità previste per il Libretto Famiglia, sulla base di istruzioni che saranno appositamente emanate.

 

QUADRO NORMATIVO

D. Lgs. n. 276/2003

L. n. 92/2012

D. Lgs. n. 81/2015

D. Lgs. n. 185/2016

D. L. n. 25/2017 (convertito in l.n. 49/2017)

D. L. n. 50/2017 (convertito in l. n. 96/2017)

Circolare Inps n. 107/2017

Messaggio Inps n. 2887 del 12 luglio 2017

 

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