Le irregolarità in materia di tirocinio sono pagate con l’assunzione del lavoratore

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I tirocini, meglio noti come “stage”, sono degli strumenti contrattuali molto conosciuti ai giovani, che grazie ad essi riescono a muovere i primi passi nel mondo del lavoro.

Tale tipologia contrattuale presenta una linea di demarcazione molto netta nella sua versione “legittima”, rispetto al contratto di lavoro subordinato. Il tirocinio sfugge all’applicazione di tutte le regole della subordinazione tanto che, come ricorda la circolare n. 24/2011 del ministero del Lavoro, la sanzione tipica applicabile in caso di applicazione di una fattispecie illegittima di tirocinio è proprio la trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro subordinato.

Lo stesso documento ministeriale ha, poi, precisato quali sono le caratteristiche che un contratto di tirocinio deve presentare alla luce delle modifiche normative che in materia sono state apportate dal Decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011.
Le novità riguardano i cosiddetti tirocini formativi e di orientamento non curriculari. Al Titolo III, l’art.11 “Livelli di tutela essenziali per l’attivazione dei tirocini” prevede infatti che gli stessi non possono avere una durata superiore a 6 mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.

Molte imprese, però, nell’applicare letteralmente le nuove diposizioni normative si sono trovate in difficoltà ed inoltre sono state oggetto di severi controlli. Così, il ministero del Lavoro, con il documento di prassi citato, ha provato a dare una risposta concreta alle varie osservazioni avanzate, ricostruendo le condizioni per un corretto utilizzo dei tirocini e individuando ben quattro categorie possibili: tirocini formativi e di orientamento; tirocini di reinserimento/inserimento al lavoro; tirocini per categorie disagiate; tirocini curriculari.

Solo il primo tipo di tirocini rientra direttamente nelle disposizioni della riforma legislativa. Le altre forme di tirocinio che interessano il reinserimento di lavoratori disoccupati o in mobilità al lavoro oppure quelli promossi a favore di disabili, invalidi fisici, psichici, tossicodipendenti ecc., restano esclusi dalle norme di legge per essere rinviati alla normativa regionale.

Infine, anche per i tirocini curriculari, cioè quei tirocini formativi e di orientamento inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici, la cui finalità non è quella di favorire l'inserimento lavorativo ma di affinare il processo di apprendimento e formazione con una modalità di cosiddetta alternanza, è prevista l’esclusione dalla riforma e l’assoggettamento ai regolamenti universitari e scolastici. Tali tipi di stage, infatti, devono soddisfare alcune specifiche condizioni: essere promossi dall’istituzione formativa, essere destinati agli studenti, essere svolti nel periodo di frequenza del corso di studi ed essere sottoposti ai regolamenti interni degli atenei.
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