Le zone economiche speciali (ZES)
Pubblicato il 21 settembre 2017
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Il D.L. n. 91 del 20 giugno 2017 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), dispone alcuni interventi (agevolazioni) di natura fiscale, come quelli previsti per le imprese localizzate nelle Zone Economiche Speciali (ZES).
La costituzione di queste nuove zone economiche porterà ad introdurre condizioni economiche favorevoli, benefici fiscali e semplificazioni amministrative che consentiranno lo sviluppo delle imprese già insediate e di quelle che si insedieranno nelle suddette aree.
Normativa |
Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (art. 1, commi da 98 a 108) D.L. n. 91 del 20 giugno 2017 |
Zone economiche speciali |
La norma prevede la costituzione di particolari zone, dette ZES, all’interno dello Stato, in aree chiaramente delimitate e identificate. Tali aree devono avere un nesso economico funzionale e comprendere un’area portuale, collegata alla rete trans-europea dei trasporti (TEN-T).
Le aziende insediate nelle ZES possono usufruire di particolari condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.
Le Zone Economiche Speciali possono essere individuate nelle regioni meno sviluppate e in transizione, così come identificate dalla normativa europea. Le stesse regioni dovranno formulare la proposta di istituzione della Zona speciale, specificando le caratteristiche dell’area.
L’istituzione, le modalità, la durata ed i criteri di accesso alle ZES, verranno definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita la Conferenza Unificata delle regioni.
La regione, le regioni interessate dovranno formulare la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell’area identificata al soggetto per l’amministrazione della ZES, identificato in:
Il soggetto per l’amministrazione deve assicurare:
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Agevolazioni |
Tra le novità fiscali per le imprese che investono nella ZES si prevede:
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Imprese interessate |
Per beneficiare delle agevolazioni previste, le imprese che investono nelle ZES devono:
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Semplificazioni previste |
Il Decreto riconosce alle nuove imprese e a quelle che già operano nell’area e che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale, diversi tipi di agevolazioni.
Semplificazioni amministrative Possono usufruire di:
Credito di imposta ‘‘Bonus Sud’’ Dal punto di vista fiscale viene riconosciuto, alle imprese che intraprendono programmi imprenditoriali o investimenti incrementali in dette aree, oltre alle citate semplificazioni di natura amministrativa, il beneficio fiscale cd. Bonus Sud.
La Legge di Stabilità per il 2016 ha introdotto una agevolazione (sotto forma di credito d’imposta) diretta a favorire gli investimenti destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
Il credito d’imposta spetta alle piccole, alle medie e alle grandi imprese, così come definite nella raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003.
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Proroga dell’iper -ammortamento |
Si evidenza che un’altra misura di rilevanza fiscale prevista dal decreto in commento è la proroga dell’iper-ammortamento. L’agevolazione riconosce una maggiorazione del 150% del costo di acquisizione dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale, per favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0.
L’iper-ammortamento potrà essere applicato agli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 ovvero fino al 30 settembre 2018 (e non più fino al 30 giugno 2018, come previsto dalla norma originaria) a condizione che entro l’anno in corso il relativo ordine d’acquisto sia stato accettato dal venditore e sia stato pagato un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Il beneficio fiscale spetta per gli investimenti effettuati sino al 31 dicembre 2020 dalle imprese localizzate nelle ZES. |
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