Le zone economiche speciali (ZES)

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Le zone economiche speciali (ZES)

Il D.L. n. 91 del 20 giugno 2017 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), dispone alcuni interventi (agevolazioni) di natura fiscale, come quelli previsti per le imprese localizzate nelle Zone Economiche Speciali (ZES).

La costituzione di queste nuove zone economiche porterà ad introdurre condizioni economiche favorevoli, benefici fiscali e semplificazioni amministrative che consentiranno lo sviluppo delle imprese già insediate e di quelle che si insedieranno nelle suddette aree.

Normativa

Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (art. 1, commi da 98 a 108)

D.L. n. 91 del 20 giugno 2017

Zone economiche speciali

La norma prevede la costituzione di particolari zone, dette ZES, all’interno dello Stato, in aree chiaramente delimitate e identificate. Tali aree devono avere un nesso economico funzionale e comprendere un’area portuale, collegata alla rete trans-europea dei trasporti (TEN-T).

 

Le aziende insediate nelle ZES possono usufruire di particolari condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.

 

Le Zone Economiche Speciali possono essere individuate nelle regioni meno sviluppate e in transizione, così come identificate dalla normativa europea. Le stesse regioni dovranno formulare la proposta di istituzione della Zona speciale, specificando le caratteristiche dell’area.

 

L’istituzione, le modalità, la durata ed i criteri di accesso alle ZES, verranno definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita la Conferenza Unificata delle regioni.

 

La regione, le regioni interessate dovranno formulare la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell’area identificata al soggetto per l’amministrazione della ZES, identificato in:

  • un comitato di indirizzo, composto dal Presidente dell’Autorità portuale che lo presiede;
  • un rappresentante della regione (o delle regioni per le ZES interregionali);
  • un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

 

Il soggetto per l’amministrazione deve assicurare:

  • che gli strumenti garantiscano l’insediamento e la piena operatività delle aziende presenti nella ZES, nonché la promozione sistematica dell’area verso i potenziali investitori;
  • l’utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell’ambito ZES;
  • l’accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.

Agevolazioni

Tra le novità fiscali per le imprese che investono nella ZES si prevede:

  • l’ampliamento del credito d’imposta introdotto dalla Legge di Stabilità 2016;
  • la proroga di un mese per l’iper-ammortamento.

Imprese interessate

Per beneficiare delle agevolazioni previste, le imprese che investono nelle ZES devono:

  • non essere in stato di liquidazione o di scioglimento;
  • mantenere le attività nella ZES per almeno sette anni successivi al completamento dell’investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti.

Semplificazioni previste

Il Decreto riconosce alle nuove imprese e a quelle che già operano nell’area e che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale, diversi tipi di agevolazioni.

 

Semplificazioni amministrative

Possono usufruire di:

  • procedure semplificate (individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate);
  • regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali;
  • adempimenti semplificati rispetto alla normativa regolamentare ordinariamente applicabile.

 

Credito di imposta ‘‘Bonus Sud’’

Dal punto di vista fiscale viene riconosciuto, alle imprese che intraprendono programmi imprenditoriali o investimenti incrementali in dette aree, oltre alle citate semplificazioni di natura amministrativa, il beneficio fiscale cd. Bonus Sud.

 

La Legge di Stabilità per il 2016 ha introdotto una agevolazione (sotto forma di credito d’imposta) diretta a favorire gli investimenti destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

 

Il credito d’imposta spetta alle piccole, alle medie e alle grandi imprese, così come definite nella raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003.

 

Proroga dell’iper -ammortamento

Si evidenza che un’altra misura di rilevanza fiscale prevista dal decreto in commento è la proroga dell’iper-ammortamento.

L’agevolazione riconosce una maggiorazione del 150% del costo di acquisizione dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale, per favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0.

 

L’iper-ammortamento potrà essere applicato agli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 ovvero fino al 30 settembre 2018  (e non più fino al 30 giugno 2018, come previsto dalla norma originaria) a condizione che entro l’anno in corso il relativo ordine d’acquisto sia stato accettato dal venditore e sia stato pagato un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il beneficio fiscale spetta per gli investimenti effettuati sino al 31 dicembre 2020 dalle imprese localizzate nelle ZES.

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