Cripto-attività e DAC 8: nuove regole sullo scambio automatico fiscale
Pubblicato il 23 dicembre 2025
In questo articolo:
- DAC 8 e cripto-attività: esteso lo scambio automatico di informazioni fiscali
- Ambito oggettivo del decreto legislativo n. 194
- Soggetti obbligati e definizioni rilevanti
- Obblighi di comunicazione e flussi informativi
- Tempistiche di applicazione
- Estensione dello scambio ai ruling e agli accordi transfrontalieri
- Il ruolo delle autorità competenti
- Regime sanzionatorio
- Adeguamenti operativi e impatti applicativi
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Nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 22 dicembre 2025 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 194 del 10 dicembre 2025, di recepimento, nell’ordinamento italiano, della Direttiva (UE) 2023/2226 (DAC 8), relativa alla cooperazione amministrativa in materia fiscale.
Il provvedimento, approvato in via definitiva dal Governo nella seduta del 4 dicembre 2025, rafforza il quadro della cooperazione amministrativa internazionale, estendendo lo scambio automatico di informazioni alle operazioni in cripto-attività e ampliandone l’ambito ai meccanismi fiscali transfrontalieri.
L’obiettivo è incrementare la trasparenza fiscale, migliorare la tracciabilità delle operazioni internazionali e contrastare in modo più efficace fenomeni di evasione ed elusione fiscale.
DAC 8 e cripto-attività: esteso lo scambio automatico di informazioni fiscali
Il decreto legislativo n. 194/2025, come anticipato, si colloca nel quadro del recepimento della Direttiva DAC 8, che modifica la Direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
La nuova disciplina razionalizza e amplia lo scambio automatico di informazioni, includendo espressamente le cripto-attività e rafforzando i flussi informativi tra le autorità fiscali degli Stati membri.
A livello nazionale, il decreto si coordina con il D.Lgs. n. 64/2011, aggiornandone il perimetro applicativo e integrandosi con la normativa vigente in materia di monitoraggio fiscale, trasparenza e controlli sulle operazioni transfrontaliere, al fine di garantire coerenza sistematica ed efficacia degli obblighi informativi.
Ambito oggettivo del decreto legislativo n. 194
Il provvedimento definisce in modo puntuale il perimetro oggettivo dello scambio automatico di informazioni fiscali, estendendolo a nuovi ambiti caratterizzati da un elevato grado di complessità e rischio di opacità.
In primo luogo, sono incluse le operazioni in cripto-attività, che entrano stabilmente nel sistema di cooperazione amministrativa mediante la comunicazione sistematica dei dati relativi ai soggetti e alle transazioni rilevanti.
Parallelamente, il decreto amplia l’oggetto dello scambio ai meccanismi fiscali transfrontalieri, con particolare attenzione alle strutture che coinvolgono persone fisiche ad alto patrimonio netto, al fine di incrementare la trasparenza sulle pianificazioni fiscali internazionali e ridurre le aree di rischio fiscale.
Soggetti obbligati e definizioni rilevanti
Le nuove disposizioni individuano con precisione i soggetti obbligati agli adempimenti informativi, richiamando le definizioni armonizzate a livello unionale.
In particolare, sono tenuti alla comunicazione i prestatori di servizi per le cripto-attività, come definiti dalla normativa europea, in linea con la nozione di Crypto-Asset Service Provider (CASP).
A tali soggetti è richiesto di raccogliere e trasmettere i dati relativi agli utenti rilevanti ai fini dello scambio automatico e alle operazioni effettuate.
Con riferimento ai meccanismi fiscali transfrontalieri, le informazioni riguardano anche le persone fisiche ad alto patrimonio netto coinvolte in strutture o schemi potenzialmente rilevanti sotto il profilo della pianificazione fiscale internazionale.
Obblighi di comunicazione e flussi informativi
Il decreto disciplina in modo puntuale gli obblighi di comunicazione e i flussi informativi funzionali allo scambio automatico di informazioni fiscali.
I soggetti obbligati sono tenuti a trasmettere dati identificativi completi degli utenti, nonché le informazioni relative alle operazioni effettuate e alle cripto-attività detenute o movimentate, includendo valori, tipologie e modalità di utilizzo.
La raccolta dei dati avviene secondo procedure standardizzate, volte a garantirne accuratezza, completezza e tracciabilità.
Nell’ambito dei nuovi obblighi informativi, il decreto introduce inoltre una disciplina specifica sulla rilevazione e comunicazione del numero di identificazione fiscale (NIF) rilasciato da Stati membri o da giurisdizioni estere, estendendo tali obblighi anche ai soggetti non residenti.
L’applicazione è prevista in modo graduale: a decorrere dal periodo d’imposta 2028, il NIF deve essere indicato nelle istanze relative ai ruling preventivi transfrontalieri e nelle rendicontazioni country by country, mentre dal periodo d’imposta 2030 l’obbligo si estende ai redditi da lavoro dipendente, assimilati e alle pensioni corrisposte a soggetti non residenti.
Le informazioni raccolte sono inizialmente trasmesse alle autorità fiscali nazionali competenti, che provvedono successivamente allo scambio automatico con le autorità degli altri Stati.
È previsto che l’Agenzia delle entrate includa il NIF in tutti gli scambi automatici di informazioni fiscali, comprese le rendicontazioni paese per paese, al fine di migliorare l’identificazione dei contribuenti, rafforzare la qualità dei dati scambiati e aumentare l’efficacia dei controlli fiscali a livello internazionale.
Tempistiche di applicazione
Il decreto definisce con chiarezza le tempistiche di applicazione delle nuove disposizioni.
La prima trasmissione delle informazioni alle autorità fiscali nazionali costituisce il presupposto per l’avvio dello scambio automatico con gli altri Stati membri.
È prevista un’attuazione progressiva delle misure, al fine di consentire un adeguamento graduale dei sistemi informativi e garantire il pieno allineamento con le tempistiche stabilite a livello unionale.
Estensione dello scambio ai ruling e agli accordi transfrontalieri
Lo scambio automatico di informazioni è esteso anche ai ruling preventivi e agli accordi fiscali transfrontalieri, ampliando in modo significativo il perimetro della cooperazione amministrativa internazionale.
Rientrano nell’ambito di applicazione le decisioni e gli accordi che producono effetti fiscali in più giurisdizioni, inclusi i ruling riferiti a persone fisiche, qualora emanati, modificati o rinnovati dal 1° gennaio 2026 e a condizione che l’importo dell’operazione o della serie di operazioni superi la soglia di 1.500.000 euro.
La disciplina è finalizzata a rafforzare la trasparenza fiscale internazionale e a consentire alle amministrazioni finanziarie una valutazione tempestiva dei rischi di pianificazione fiscale aggressiva, con un impatto rilevante in termini di maggiori obblighi informativi per i contribuenti, in particolare per le persone fisiche ad alto patrimonio netto, e una conseguente riduzione delle aree di opacità fiscale.
Il ruolo delle autorità competenti
Il decreto legislativo n. 194/2025 attribuisce un ruolo centrale alle autorità competenti, in particolare all’Amministrazione finanziaria, cui spettano le attività di raccolta, gestione e trasmissione delle informazioni oggetto di scambio automatico.
L’amministrazione nazionale opera in coordinamento con le autorità fiscali estere, assicurando l’effettività della cooperazione amministrativa internazionale e il rafforzamento dello scambio multilaterale di dati fiscali, in linea con gli standard OCSE e dell’Unione europea.
Regime sanzionatorio
Il decreto introduce un regime sanzionatorio specifico a presidio degli obblighi di comunicazione connessi allo scambio automatico di informazioni fiscali.
Sono sanzionate le violazioni consistenti nell’omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati, comprese le informazioni relative alle cripto-attività e ai meccanismi fiscali transfrontalieri.
La responsabilità ricade sui soggetti obbligati, tenuti a garantire l’accuratezza, la completezza e la tempestività delle comunicazioni.
Le sanzioni amministrative sono applicate secondo criteri di proporzionalità e gravità della violazione, tenendo conto dell’eventuale reiterazione del comportamento. In tale contesto assume particolare rilievo la compliance preventiva.
Adeguamenti operativi e impatti applicativi
L’attuazione del decreto legislativo n. 194/2025 comporta rilevanti impatti operativi sia per i prestatori di servizi per le cripto-attività sia per i contribuenti.
I gestori sono chiamati all’adeguamento dei sistemi informativi e al rafforzamento delle procedure di due diligence, al fine di garantire la qualità e l’affidabilità dei dati trasmessi.
Per i contribuenti, l’estensione dello scambio automatico determina una maggiore trasparenza fiscale e rende necessario un puntuale allineamento tra le dichiarazioni fiscali e le informazioni comunicate alle autorità, riducendo il rischio di incongruenze e contestazioni.
Verso un nuovo modello di trasparenza fiscale
Con il decreto si rafforza in modo strutturale il sistema dello scambio automatico di informazioni fiscali.
Le cripto-attività assumono un ruolo centrale nel nuovo quadro di cooperazione fiscale internazionale, divenendo oggetto stabile di monitoraggio e condivisione dei dati.
Le disposizioni introdotte delineano prospettive future di maggiore controllo e trasparenza, in linea con gli standard europei e OCSE, contribuendo a un sistema fiscale più integrato, coerente e orientato al contrasto delle pratiche elusive transfrontaliere.
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