Legge di Stabilità 2015 con nuovo split payment e reverse charge allargato

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In attesa che la legge di Stabilità 2015, approvata definitivamente lunedì 22 dicembre, approdi in “Gazzetta Ufficiale” ferve il dibattito su alcuni aspetti salienti della manovra finanziaria per il nuovo anno.

Split payment

Le disposizioni in materia di contrasto all’evasione per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.a. si applicheranno alle operazioni per le quali l’Iva diventa esigibile a partire dal 1° gennaio 2015.

Con tale presupposto, la Manovra anticipa l’applicazione della nuova misura e svincola la sua efficacia dalla preventiva autorizzazione da parte del Consiglio Ue.

Pertanto, con l’inizio del nuovo anno, sia il fornitore che il destinatario delle cessioni di beni e prestazioni dei servizi poste in essere nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, delle università e delle camere di commercio dovranno gestire le operazioni seguendo le nuove regole dello split payment.

Le modalità sono quelle previste dal nuovo articolo 17- ter del Dpr n. 633/1972 secondo il quale: il cedente/prestatore procede alla fatturazione delle operazioni secondo le modalità ordinarie e, quindi, addebitando il tributo a titolo di rivalsa; tuttavia, l’imposta non viene riscossa dallo stesso cedente/prestatore, ma dall’acquirente che provvederà poi al riversamento dell’Iva nelle casse dell’Erario. Il tutto con lo scopo di evitare possibili frodi da parte del cedente/prestatore, che finora entrava in possesso dell’Imposta.

Si resta, ora, in attesa di un decreto ministeriale che disciplini le modalità operative per l’entrata in vigore delle nuova normativa sullo split payment.

Una differenza dello split payment rispetto al reverse charge è che esso non incide sulle modalità di fatturazione.

Reverse charge

Dal 1° gennaio 2015, per effetto della legge di Stabilità, il meccanismo dell’inversione contabile avrà un ambito applicativo allargato.

Esso riguarderà nuove tipologie di prestazioni di servizi e cessioni di beni, rispetto a quelle già attualmente previste. L’applicazione dell’Iva mediante il meccanismo dell’inversione contabile non sarà rivolta più solo al settore dell’edilizia o ad altri ad esso associati, ma anche ad altri settori anche se, al momento, resta in stand-by l’applicazione del meccanismo alle cessioni di beni nei confronti della grande distribuzione (ipermercati, supermercati, discount alimentari).

Anche in questo caso ad essere ritoccato dalla legge di Stabilità per il 2015 è stato l’articolo 17, Dpr 633/72, in particolare il comma 6 a cui è stata aggiunta la nuova lettera a – ter) avente ad oggetto le “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.

Pertanto dal nuovo anno, questa modalità di assolvimento dell’Iva si applicherà, per esempio, anche ai servizi di pulizia resi da un’impresa nei confronti di società o di studi professionali.

Il professionista riceverà la fattura senza addebito del tributo, per cui dovrà procedere all’integrazione del documento con l’indicazione della base imponibile, dell’aliquota e dell’IVA. Dunque, l'Iva sarà assolta, anziché mediante l'addebito nella fattura da parte del fornitore, mediante l'auto-applicazione da parte dello stesso cessionario/committente, se soggetto passivo anche estero. Poi lo stesso professionista (cessionario/committente) dovrà procedere alla registrazione del documento sia nel libro degli acquisti che nel registro delle fatture emesse rilevando il relativo debito.
Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 31 - Fondi pensione tassati al 20% a partire dal 2015 - Tamburro
  • ItaliaOggi, p. 26 - Inversione contabile allargata - Ricca
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 31 - Pa, inversione per le «vecchie» fatture - Mantovani, Santacroce
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 31 - Reverse charge a doppia decorrenza - Brusaterra

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