Legittima la sanzione al notaio che non raggiunge i crediti formativi

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Con sentenza n. 9868 depositata il 14 maggio 2015, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha respinto il ricorso di un notaio avvreso la pronincia con cui la Corte d'Appello aveva confermato la sanzione disciplinare ad esso inflitta, per non aver conseguito, nell'arco di un determinato biennio, i crediti formativi richiesti dal Regolamento sulla formazione professionale.

Avverso detta pronuncia, eccepiva il ricorrente, come il comportamento oggetto del provvedimento sanzionatorio, fosse stato antecedente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Regolamento che aveva introdotto il sistema dei crediti formativi (2006), nonché allo stesso Codice Deontologico che contemplava l'obbligo di formazione permanente.

Sul punto tuttavia la Cassazione – respingendo la censura – ha osservato come la disciplina introduttiva, mediante normazione terziaria, delle modalità di aggiornamento professionale, trovasse in realtà la sua fonte: a) nella legge primaria che aveva demandato al Consiglio notarile l'elaborazione di un Codice di Deontologia (Legge 577/1949 come modificata da Legge 220/1991); b) nello stesso Codice Deontologico elaborato in virtù della menzionata normativa statale (che comprendeva, tra i vari obblighi, quello di formazione permanente); c) nel Regolamento che, per l'appunto regolava, mediante il sistema dei crediti, il sistema di formazione professionale.

Appare dunque evidente alla luce di tutto ciò – ha concluso la Cassazione – come il precetto a cui il notaio ricorrente avrebbe dovuto conformare la sua condotta (e la stessa sanzione punitiva conseguente) era anteriore alla violazione contestata, laddove la previsione del Regolamento introdotta con modifica dello stesso ad opera della Delibera del gennaio 2009, altro non era che specificazione dell'obbligo già esistente e sanzionato con Regolamento del 2006.
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