L'età avanzata non concede il congedo

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Il diritto a fruire del congedo parentale previsto dall'art. 42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001 può essere goduto da un soggetto diverso dal precedente titolare solo in ragione di ipotesi tassativamente indicate dal legislatore, fra le quali rientra quella legata alla presenza di patologie invalidanti, la cui casistica è determinata dal decreto interministeriale n. 278/2000. L'età avanzata del titolare del diritto non costituisce, secondo il Ministero, un requisito sufficiente per legittimare il godimento del congedo da parte di altri soggetti titolati.

E' quanto esposto nell'interpello n. 43, del 21 dicembre 2012, dal Ministero del lavoro, il quale risponde ad un quesito dell'Anci che – in merito all'ipotesi della presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente quali cause per la richiesta di fruizione del congedo da parte di soggetti diversi dal coniuge stesso – poneva la questione dell'età avanzata del coniuge, superiore a 80 anni, quale fattispecie di uno stato invalidante.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 31 – La vecchiaia non porta il congedo - De Lellis

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