Liberalità soggette a contributi

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Il messaggio Inps n. 17577 del 4 agosto 2008 chiarisce che non sono più esenti da contribuzione previdenziale le erogazioni liberali – non superiori nel periodo d’imposta a 258,23 – concesse dai datori di lavoro per le festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti, compresi i sussidi occasionali, le somme per le vittime di usura o per chi oppone rifiuto alle richieste estorsive. Tali importi, per via dell’abrogazione della lettera b), dell’articolo 5, comma 2, del Dpr 917/86, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente e, dunque, devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale nel mese di effettiva corresponsione. In virtù della delibera del Cda n. 5 del 26 marzo 1993 i contributi dovuti sulle somme non più esenti potranno essere versati entro il 17 novembre 2008 (essendo il 16 domenica). Non si forniscono codici ad hoc.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 36 – La gratifica natalizia paga l’Inps – Leonardi

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