Licenziamento legittimo anche in caso di successive integrazioni

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24567 del 22 novembre 2011, conferma il licenziamento del dipendente anche in caso di presentazione di una comunicazione integrativa, da parte del datore di lavoro, successiva al licenziamento disciplinare.

Il caso riguarda un lavoratore di una società di raccolta dei rifiuti che, sorpreso diverse volte durante l'orario di lavoro in pizzeria, è stato licenziato per motivi disciplinari. Le precisazioni presentate in seguito dall'azienda riguardavano la denominazione e sede del locale.

I giudici della Suprema Corte hanno stabilito che il diritto di difesa del dipendente non è stato modificato, specificando che “ai fini della tempestività della contestazione dell'addebito, la integrazione dell'originaria formulazione delle censure non determina una immutazione della contestazione allorché le circostanze nuove addotte dal datore di lavoro non risultino determinanti per l'esatta individuazione e comprensione dei fatti oggetto di censura, ma riguardano allegazioni volte a fornire precisazioni e chiarimenti a tal scopo non essenziali, dovendosi, invece, qualificare come nuova contestazione quella che, in realtà, incide sul nucleo essenziale dell'addebito”.
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