L'illeggibilità della firma del difensore non pregiudica l'appello di provenienza certa

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La Corte di cassazione, con sentenza n. 38722 del 3 novembre 2010, ha annullato, con rinvio, la sentenza con cui la Corte d'appello di Torino aveva dichiarato inammissibile un atto appello la cui sottoscrizione, da parte dell'avvocato dell'imputato, era risultata illeggibile.

Il ricorrente lamentava un'erronea applicazione delle norme di rito sostenendo che la leggibilità della sottoscrizione dell'avvocato difensore non fosse prescritta dalla legge e che, comunque, nella specie, la presentazione dei motivi era stata effettuata per tramite di un praticante che, benché non fosse espressamente a ciò delegato, aveva utilizzato la dicitura dello studio da cui inequivocabilmente l'atto proveniva. 

Aderendo a queste argomentazioni, la Corte di legittimità ha sottolineato come l'apposizione da parte del difensore di firma illeggibile non pregiudicava, nella specie, la riferibilità dell'atto al soggetto proponente, avuto riguardo al complessivo tenore del documento, “peraltro pacificamente proveniente da uno studio professionale specificamente indicato, come da formale intestazione”. 

Ai fini della presentazione dell'atto di impugnazione” – conclude la Corte - “non occorre che il soggetto incaricato sia munito di delega scritta. È, infatti, sufficiente un incarico orale desumibile anche dalla natura dei rapporto e delle relazioni intercorrenti tra presentatore e sottoscrittore dell'atto”.
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