Liquidazione onorari legali anche sotto i minimi se motivata

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Con sentenza n. 17870 del 31 luglio scorso, la Corte di cassazione ha spiegato che il giudice, nella liquidazione dei diritti ed onorari di avvocato può, ai sensi dell'art. 60, comma 5, R.d. n. 1578 del 1933, scendere anche sotto i limiti minimi fissati dalle tariffe solo, però, con riferimento alle cause di facile trattazione e limitatamente alle voci di onorario. In ogni caso, tale riduzione dei minimi deve essere adeguatamente motivata.

Eleonora Pergolari
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 13 – Tariffe basse sempre motivate

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