Riduzione temporanea delle accise sui carburanti

Pubblicato il



Il Decreto-Legge 19 marzo 2026, n. 33, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2026, si inserisce nel contesto delle misure urgenti volte a fronteggiare l’aumento dei prezzi energetici e i relativi effetti inflattivi.

In tale quadro si colloca anche il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 marzo 2026 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2026, n. 65), che introduce una rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa sui carburanti, con finalità compensative rispetto al maggior gettito IVA derivante dall’incremento del prezzo del petrolio greggio.

Il provvedimento rappresenta un’applicazione puntuale del meccanismo previsto dalla normativa vigente, volto a contenere l’impatto economico sui consumatori finali attraverso un intervento di natura fiscale.

Compensazione del maggior gettito IVA

Il decreto è adottato ai sensi:

  • dell’art. 21 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle Accise);
  • dell’art. 1, commi 290 e 291, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Tali disposizioni prevedono che, al verificarsi di specifiche condizioni legate all’andamento dei prezzi internazionali del petrolio, sia possibile ridurre le aliquote di accisa al fine di compensare il maggior gettito IVA.

Nel caso specifico:

  • il periodo di osservazione è compreso tra il 1° febbraio 2026 e il 28 febbraio 2026;
  • in tale intervallo si è registrato un incremento delle entrate IVA, determinato dall’aumento del prezzo del greggio espresso in euro.

Aliquote di accisa rideterminate

L’articolo 1 del decreto Mef del 18 marzo 2026 stabilisce la riduzione temporanea delle aliquote di accisa per i principali carburanti:

  • benzina, 622,90 euro per 1.000 litri;
  • gasolio usato come carburante, 622,90 euro per 1.000 litri;
  • GPL usato come carburante, 242,77 euro per 1.000 chilogrammi.

Tali valori sostituiscono temporaneamente le aliquote ordinarie previste dall’Allegato I al Testo Unico Accise.

Decorrenza e durata della misura

La rideterminazione delle aliquote si applica:

  • a partire dal 19 marzo 2026 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 18/3/2026);
  • fino al quinto giorno successivo (24 marzo 2026).

La misura presenta quindi una durata estremamente limitata, coerente con la natura compensativa e contingente dell’intervento.

Copertura finanziaria e neutralità per la finanza pubblica

L’articolo 2 del decreto disciplina la copertura delle minori entrate derivanti dalla riduzione delle accise.

In particolare:

  • maggior gettito IVA nel periodo considerato: 30,2 milioni di euro;
  • quota destinata alla compensazione: 27,3 milioni di euro.

Il meccanismo consente di garantire la neutralità finanziaria dell’intervento, utilizzando parte dell’extra-gettito IVA per finanziare la riduzione delle accise.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito