Liti gemelle con giudicato esterno

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Il processo tributario conquista la rilevanza del giudicato esterno e compie un altro passo avanti verso il rito civile. A questa conclusione sono pervenute le sezioni unite civili della Suprema corte che, con la sentenza n. 13916 del 16 giugno 2006, hanno messo fine a un insidioso contrasto di giurisprudenza e stabilito la deducibilità e rilevabilità, nel giudizio di legittimità, del giudicato esterno, formatosi successivamente alla conclusione del giudizio di merito. In altre parole, di Cassazione non ha dubbi: una volta accertato, in maniera irreversibile, il diritto di un contribuente a un’esenzione, il Fisco perde automaticamente le differenti cause innescate per gli altri anni del complessivo periodo fiscalmente agevolato. E viceversa. Per arrivare a questa conclusione le sezioni unite hanno richiamato importanti principi in tema di giudicato, tra cui quello secondo il quale “il giudicato interno e quello esterno hanno la medesima autorità e corrispondono entrambi all’unica finalità rappresentata dall’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche e della stabilità delle decisioni, finalità cui è sotteso un interesse pubblico”.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 29 – Esenzioni fiscali vincolanti – Alberici

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