Mansioni inferiori? Sì con la crisi

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di Cassazione, con la sentenza n. 8595/2007, fa un passo ulteriore nell’interpretazione dell’articolo 2103 del Codice civile, affrontando il caso dell’esternalizzazione di un servizio non più considerato economicamente sostenibile e del passaggio del lavoratore, con medesimo stipendio, a compiti diversi da quelli precedentemente svolti. Più nello specifico, il lavoratore era stato trasferito da una mansione all’altra senza che fosse possibile un utilizzo anche residuo della sua professionalità “non avendo le ultime mansioni con quelle spiegate in precedenza alcuna affinità o analogia di alcun genere”. Per , una realtà industriale che coniuga sempre più spesso innovazioni tecnologiche e ristrutturazioni aziendali porta con sé anche la necessità di una nuova nozione di “capacità professionale” e di “equivalenza delle mansioni”. È su questa base che si fonda una tutela “dinamica” delle capacità del lavoratore che - sottolinea la sentenza – vanno accresciute anche attraverso la frequentazione di corsi professionali in grado di tenere il passo con il progresso tecnologico. Considerata la situazione dell’azienda coinvolta, sottolinea che l’unica alternativa per il lavoratore sarebbe stato un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, conclusione ben più pregiudizievole dell’assegnazione a mansioni diverse e inferiori, ma a parità di retribuzione.

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