Modello ENC 2024 con dati del Superbonus

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Modello ENC 2024 con dati del Superbonus

È stato approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 68499 del 28 febbraio 2024 il modello di dichiarazione Redditi 2024–ENC, con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell’anno 2024 ai fini delle imposte sui redditi.

Sono state anche approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello in parola.

Tra le novità che fanno parte del nuovo dichiarativo 2024 vi sono:

  • la casella per gli immobili sequestrati;
  • la non concorrenza alla formazione del reddito del 50 per cento dei redditi derivanti da attività di impresa trasferite nel territorio dello Stato da un Paese estero non Ue;
  • il recupero dell’imposta sostitutiva per i soggetti che, nella dichiarazione dell’anno precedente, avevano optato per l’esclusione degli utili e riserve di utile;
  • una sezione dedicata all’imposta sostitutiva sulle esistenze iniziali dei beni;
  • i quadri per le novità del Superbonus.

Come si struttura il modello ENC 2024

Il modello ENC da presentare nell’anno 2024, riporta il provvedimento n. 68499 del 28 febbraio 2024, è composto da:

a) il frontespizio ed i quadri RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RL, RM, RN, PN, RQ, RU, RT, RK, RO, RS, RW, RZ, FC, RX, AC, CE, TR, OP, DI;

b) i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti il modello in formato elettronico, accompagnato dalle istruzioni per la compilazione.

Per scrivere la dichiarazione è disponibile il software RedditiOnLine ENC.

Soggetti che presentano l’ENC 2024

Il modello Redditi ENC deve essere utilizzato da:

  • enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti in Italia;
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), ad eccezione delle società cooperative, comprese le cooperative sociali;
  • società ed enti non commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti in Italia;
  • curatori di eredità giacenti se il chiamato all'eredità è soggetto all'IRES e se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione.

Per gli enti residenti, l'oggetto esclusivo o principale dell'attività è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. In mancanza, l'oggetto principale è determinato in base all'attività effettivamente esercitata in Italia. Tale regola si applica anche agli enti non residenti.

Cosa va dichiarato

Gli enti non commerciali tenuti ad inviare la dichiarazione dei redditi devono inserire:

  • la somma dei redditi fondiari nel quadro RA e/o RB;
  • la somma dei redditi di capitale e altri nel quadro RL;
  • la somma dei redditi di impresa nei quadri RF o RG o RC o RD.

Vanno omessi i redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva

E’ presente un quadro RE – reddito di lavoro autonomo – che va utilizzato dalle società e dalle associazioni fra artisti e professionisti non residenti, che svolgono la loro attività in Italia mediante una base fissa.

Coloro che hanno beneficiato di contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione devono utilizzare il prospetto “Aiuti di Stato” del quadro RS (rigo RS401), riportando nella colonna 1, l’apposito codice aiuto reperibile dalla “Tabella codici aiuti di Stato”.

Circa la determinazione del reddito, va indicato l’ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell’Iva, derivanti dall’attività professionale o artistica, percepiti nell’anno ed escluse tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente che non costituiscono compensi in natura per il professionista. I compensi si intendono al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Trust

Nel caso di soggetto qualificato come Trust ai sensi dell’art. 73, comma 1, del TUIR, nella casella “Trust” va indicato uno dei seguenti codici:

  • 1, per il Trust opaco (Trust senza beneficiari individuati);
  • 2, per il Trust trasparente (Trust con beneficiari individuati);
  • 3, per il Trust misto (Trust in parte opaco ed in parte trasparente), qualora l’atto istitutivo preveda che una parte del reddito resti in capo al Trust e una parte invece sia attribuita ai beneficiari individuati.

Termini per l’invio del modello ENC 2024

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, DPR 22 luglio 1998, n. 322, la dichiarazione deve essere presentata entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Ma va tenuto in considerazione quanto disposto dall’art. 38, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, alla luce del quale per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 detto termine di presentazione scade il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Quindi, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, la dichiarazione deve essere presentata entro il 15 ottobre 2024.

Invece, un soggetto con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare e che termina il 30 giugno 2024, deve presentare la dichiarazione entro il 15 aprile 2025.

Novità del modello ENC 2024

Come si evince dalle istruzioni per la compilazione della dichiarazione ENC 2024, sono numerose le novità inserite.

Innanzitutto, per effetto del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, nel quadro RU sono stati individuati alcuni crediti d’imposta non automatici, fruibili in compensazione esterna per i quali non è più previsto l’obbligo di indicare i relativi dati nella sezione I del quadro RU; inoltre, sono state eliminate le Sezioni II (credito “Caro Petrolio”) e V (“Altri crediti d’imposta”) in quanto vengono gestiti nella Sezione I.

Ancora, nel quadro RS è stato soppresso il prospetto per indicare gli estremi identificativi dei rapporti finanziari da parte dei soggetti che intendono avvalersi della riduzione delle sanzioni prevista dall’articolo 2, comma 36-vicies ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

Si elencano di seguito altre innovazioni:

  • nel Frontespizio, nella sezione “Altri dati” è stata inserita la casella “Immobili sequestrati” per segnalare l’esistenza di beni immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva da cui deriva la sospensione del versamento delle imposte fino alla revoca della confisca o fino alla loro assegnazione o destinazione. Tra le variazioni in diminuzione del quadro RF e tra i componenti negativi del quadro RG, è stata prevista la non rilevanza, ai fini delle imposte sui redditi, del reddito dei beni immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva determinato secondo gli articoli 70 e 90, comma 1, quarto e quinto periodo del Tuir. Nel quadro RL, tra i redditi diversi, è stato previsto un apposito campo per indicare i redditi degli immobili situati all’estero, oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva che non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi;
  • presente nel quadro RQ la sezione XXVII dedicata all’imposta sostitutiva sulle esistenze iniziali dei beni che consente agli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. Per l’adeguamento è necessario pagare un’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP pari al 18 per cento e al pagamento dell’IVA;
  • nei quadri RF e RG (righi RF50 e RG23) è stata prevista la non concorrenza alla formazione del reddito del 50 per cento dei redditi derivanti da attività di impresa trasferite nel territorio dello Stato da un Paese estero non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo;
  • il quadro RW accoglie la disciplina sul valore delle cripto-attività detenute dai soggetti residenti nel territorio dello Stato, sulle quali non è stata applicata l’imposta di bollo, suscettibili di produrre redditi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera c-sexies del TUIR;
  • a partire dal 1° gennaio 2024, nella sezione II del quadro RL vanno indicate le plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. b-bis, del TUIR, realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di beni immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal Superbonus;
  • sempre in tema di Superbonus, si segnala che il quadro RS è stato modificato con i prospetti relativi alle spese di cui all’art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Superbonus, Sismabonus, ecc.) per gestire la nuova percentuale di detrazione del 70 per cento per l’anno 2024. Sempre nel quadro RS troviamo un aggiornamento per gestire l’esercizio dell’opzione per ripartire la detrazione, per le spese sostenute nel 2022, in dieci quote annuali a partire dal 2023.

Modalità di presentazione

La dichiarazione può essere trasmessa:

  • per via telematica, direttamente dal dichiarante o tramite un intermediario abilitato;
  • per via telematica tramite società appartenenti al gruppo.

L'invio va eseguito sempre online:

  • dai contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto;
  • dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta;
  • dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive;
  • dai soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
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