Modifiche di adesioni a Fondi solo se accompagnate da espresse e contestuali indicazioni di revoca

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L’Inps, con il messaggio n. 3247/2010, rilascia alcune ulteriori precisazioni in merito ai riflessi delle operazioni societarie sulle attività gestionali dei Fondi interprofessionali.

Con la circolare n. 54 dell’8/04/2009 sono stati indicati alcuni adempimenti che le aziende e le sedi devono osservare in caso di operazioni societarie per assicurare la corretta imputazione ai Fondi in oggetto delle quote di pertinenza. Scopo era quello di velocizzare gli adempimenti al fine di evitare delle parentesi che potessero - in assenza di continuità nelle adesioni - produrre effetti sull’attribuzione delle risorse finanziarie che vengono trasferite al Fondo di rotazione.

Le citate interruzioni possono, infatti, comportare degli interventi “manuali” di aggiustamento, con notevoli ritardi per ciò che riguarda le operazioni di riesame delle denunce contributive; la quantificazione dell’ammontare delle quote di spettanza; il recupero degli importi diversamente destinati; l’attribuzione di dette somme al Fondo indicato dal datore di lavoro.

Con il nuovo messaggio, l’Istituto previdenziale detta nuove disposizioni soprattutto per ciò che riguarda il funzionamento dei Fondi interprofessionali sotto il profilo delle adesioni/revoche e degli effetti finanziari che ne scaturiscono.

E’ stata introdotta, per le aziende interessate, la “portabilità”, cioè la possibilità di trasferire ad un nuovo Fondo il 70% del totale delle somme confluite nel triennio antecedente al Fondo in precedenza scelto, al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato per il finanziamento dei propri piani formativi. Unica precisazione per le aziende interessate alla mobilità è che indichino espressamente le indicazioni di revoca, attraverso il codice di revoca “REVO” e/o “REDI”, e - contestualmente - riportino il codice del nuovo Fondo a cui vogliono aderire.

Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 31 – Revoca espressa per i fondi

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