Monitoraggio fiscale GdF e AE su operazioni estere

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Monitoraggio fiscale GdF e AE su operazioni estere

La novellata disciplina sul monitoraggio fiscale (art. 8, Dlgs n. 90/2017), per garantire la massima efficacia all’azione di controllo per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero, prevede che la Sezione Analisi e Strategie per il Contrasto agli Illeciti Fiscali Internazionali presso la Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate e i reparti speciali della Guardia di Finanza possano richiedere, in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, previa autorizzazione del Capo Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle entrate, ovvero del Comandante generale della Guardia di finanza o autorità dallo stesso delegata: 

• agli intermediari bancari e finanziari e agli operatori non finanziari, di fornire evidenza delle operazioni intercorse con l’estero anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale;  

• ai soggetti di cui all’articolo 3, commi dal 2 al 6, del Dlgs n. 231/2007 (e successive modificazioni), con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate, di fornire l’identità dei titolari effettivi rilevata in applicazione dei criteri di cui all’articolo 1, comma 2, lettera pp), e all'articolo 20 del medesimo decreto.  

Un provvedimento congiunto Entrate/Guardia di finanza del 21 luglio 2020 (sostitutivo, dal 1° ottobre, dell’originario provvedimento dell’8 agosto 2014) fissa modalità e termini relativi alle predette richieste.   

Operazioni estere. Ambito soggettivo 

Le richieste ai soggetti di cui sopra hanno ad oggetto le operazioni intercorse con l’estero eseguite per conto e a favore dei soggetti diversi da persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate per i quali gli intermediari finanziari già forniscono le informazioni ai sensi dell’articolo 1 del Dl n. 167/1990.  

In buona sostanza, il nuovo provvedimento congiunto rende possibile chiedere agli intermediari e agli altri operatori finanziari - i quali sono i destinatari delle richieste - le informazioni sulle operazioni finanziarie da e verso l’estero di importo pari o superiore a 15 mila euro, e agli operatori tenuti agli adempimenti antiriciclaggio l’identità degli effettivi titolari, riguardo a specifiche operazioni con l’estero o rapporti che ad esse siano collegati. 

Operazioni estere. Ambito oggettivo 

E’ stabilito che:  

a) le richieste ai soggetti, agli altri operatori finanziari e agli operatori non finanziari indicati da legge, possono essere effettuate utilizzando la procedura già in uso per le indagini finanziarie. Il ricorso all’utilizzo della procedura telematica viene previsto anche nel rispetto dell'intenzione del legislatore di convogliare verso la stessa procedura telematica delle indagini finanziarie l’acquisizione di dati finanziari da parte di organismi istituzionali diversi da quelli presso cui la procedura è già in uso, anche in applicazione dei principi di semplificazione e di contenimento dei costi.  

b) le richieste a soggetti diversi dai sopra indicati sono effettuate tramite il sistema di PEC.  

I termini per adempiere alle richieste vengono diversificati a seconda della tipologia dei dati da trasmettere, tenuto conto anche delle diverse tempistiche di elaborazione dei dati.  

Allegati Anche in
  • Edotto.com - Edicola del 31 marzo 2020 - Antiriciclaggio. Proroga per l'invio dei dati aggregati - Pichirallo

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