NASpI: attenzione alla comunicazione di reddito presunto

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NASpI: attenzione alla comunicazione di reddito presunto

Scade il 31 gennaio 2024 il termine entro cui i percettori di NASpI che nel 2023 hanno dichiarato un reddito presunto diverso da zero, per continuare a fruire dell’indennità di disoccupazione, devono comunicare all’INPS il reddito presunto per l’anno 2024 anche se è pari a zero.

I percettori di NASpI che invece, nel 2023, hanno comunicato un reddito presunto pari a zero sono tenuti a comunicare, entro la stessa data, se prevedono di produrre, per il 2024, un reddito diverso da zero.

La NASpI è sospesa in assenza di comunicazione (INPS, messaggio 5 dicembre 2023, n. 4361).

La comunicazione può essere resa, direttamente sul sito istituzionale dell’INPS o rivolgendosi ad un Patronato, con la funzione “NASpI-COM”.

NASpI e nuova attività lavorativa subordinata

Il percettore di NASpI che si occupa, in corso di prestazione, con contratto di lavoro subordinato dal quale derivi un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione, decade dalla NASpI, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a 6 mesi.

Il percettore di NASpI che si occupa, in corso di prestazione, con contratto di lavoro subordinato dal quale derivi un reddito annuale inferiore al reddito minimo escluso da imposizione può continuare a beneficiare della NASpI con importo ridotto a condizione che comunichi all'INPS, entro un mese dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto e il datore di lavoro (o l’utilizzatore in caso di somministrazione) sia diverso e non abbia rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con il datore di lavoro presso il quale il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI.

L’indennità NASpI è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

In caso di mancata comunicazione del reddito, se il rapporto di lavoro è di durata:

  • pari o inferiore a 6 mesi si applica l’istituto della sospensione;
  •  superiore a sei mesi o a tempo indeterminato si applica l’istituto della decadenza.

NASpI e nuova attività lavorativa autonoma

Il percettore di NASpI che svolge attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell’attività, o entro un mese dalla domanda di NASpI se l’attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.

L'indennità NASpI è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa entro il 31 marzo dell’anno successivo.

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