NASpI per i magistrati onorari esclusivisti: contributi e domanda

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NASpI per i magistrati onorari esclusivisti: contributi e domanda

Con la circolare n. 69 del 25 marzo 2025, l'INPS fornisce importanti chiarimenti in merito all’accesso alla NASpI da parte dei magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati, che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, cd. magistrati onorari esclusivisti.

L'INPS, con la circolare  n. 100 del 7 dicembre 2023, ha illustrato il regime contributivo introdotto dall’articolo 15-bis, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, che prevede  l'iscrizione obbligatoria di questi magistrati all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), con versamento dei contributi al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD).  Conseguentemente, la totalità dei compensi corrisposti ai magistrati onorari in relazione all’attività esercitata in regime di esclusività è assoggettata a contribuzione ai soli fini IVS con esclusione di ogni ulteriore obbligo contributivo afferente alle c.d. assicurazioni minori.

Successivamente, con il cd. decreto Salva Infrazioni (decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla legge 14 novembre 2024, n. 166), il legislatore ha fornito un’interpretazione autentica dell’art. 15-bis, comma 2, del D.L. n. 75/2023. In particolare, all’articolo 2 è stato stabilito che, nelle more della nuova disciplina della magistratura onoraria del contingente a esaurimento, i magistrati onorari confermati ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 116/2017, che abbiano optato per il regime di esclusività e siano iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), sono tenuti al versamento delle contribuzioni obbligatorie relative a:

a) assicurazione IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti);
b) assicurazione contro la disoccupazione involontaria (NASpI);
c) assicurazione contro le malattie;
d) assicurazione di maternità,

alle stesse aliquote contributive previste per i lavoratori dipendenti iscritti al FPLD.

Contributo NASpI: misura e applicazione

La circolare INPS n. 101 del 29 novembre 2024 ha chiarito che, a decorrere dal periodo di competenza in cui ricade la data di conferma nel ruolo a esaurimento, i compensi dei magistrati onorari esclusivisti devono essere assoggettati a contribuzione anche per NASpI, maternità e malattia, oltre alla già vigente contribuzione IVS. 

In considerazione della natura pubblica del datore di lavoro, è stato confermato che il contributo NASpI è dovuto nella misura dell’1,31% della retribuzione imponibile, a cui si aggiunge lo 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (ex art. 25, comma 4, L. n. 845/1978).

NOTA BENE: L’obbligo di versamento della contribuzione NASpI decorre dalla data di conferma dei magistrati nel ruolo.

Requisiti per l’accesso alla prestazione NASpI

I magistrati onorari esclusivisti potranno accedere alla NASpI in caso di cessazione involontaria del rapporto verificatisi successivamente all’insorgere dell’obbligo contributivo di finanziamento della NASpI, solo se ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:

  • stato di disoccupazione involontaria ai sensi dell’art. 19, comma 1, del D.lgs. n. 150/2015;

  • almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

  • per eventi di disoccupazione dal 1° gennaio 2025, tredici settimane di contribuzione successive all’ultimo rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni o risoluzione consensuale (fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di dimissioni di cui all'articolo 55 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 15), se avvenuti entro 12 mesi prima della cessazione involontaria.

Lo stato di disoccupazione deve essere effettivamente involontario, come chiarito anche nella circolare n. 94/2015, che esclude le ipotesi di dimissioni volontarie, salvo i casi eccezionali (maternità, giusta causa, ecc.).

Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione

Le domande di NASpI devono essere trasmesse in via telematica tramite il portale INPS (www.inps.it) utilizzando SPID, CIE o CNS, oppure tramite i Patronati o il Contact Center.

In via transitoria, per i magistrati il cui rapporto sia cessato tra la data di insorgenza dell’obbligo contributivo e la pubblicazione della circolare n. 69/2025, il termine dei 68 giorni decorre dalla data di pubblicazione della circolare stessa. In tutti gli altri casi, vale la decorrenza ordinaria prevista dalla circolare n. 94/2015 (paragrafi 2.6 e 2.7).

Misura e durata della NASpI

L’importo massimo mensile dell’indennità NASpI non può in ogni caso superare, per l’anno 2025, l’importo di 1.562,82 euro (INPS, circolare n. 25 del 29 gennaio 2025).

La prestazione è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione maturate nei quattro anni precedenti, al netto di quelle già utilizzate per altre NASpI.

A partire dal sesto mese, l’indennità subisce una riduzione del 3% mensile, che scatta dall’ottavo mese per chi ha compiuto 55 anni al momento della domanda.

Durante il periodo di fruizione, sono accreditati d’ufficio i contributi figurativi, nel limite di 1,4 volte l’importo massimo mensile NASpI per l'anno in corso.

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