Niente condanna per operazione inesistente se l'importo viene effettivamente corrisposto

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La Corte di cassazione, con sentenza n. 45056 del 23 dicembre 2010, è intervenuta in materia di reati tributari e, nella specie, con riferimento alla fattispecie della dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.

In particolare, la Terza sezione penale ha sottolineato come tale reato possa configurarsi non solo nelle ipotesi di inesistenza dell'operazione oggettiva - quando l'operazione vi è stata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura – o relativa - quando, cioè, l'operazione vi è stata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura – ma anche nei casi di cosiddetta sovraffaturazione qualitativa, quando la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti; oggetto della repressione penale, infatti “è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale”.

Tuttavia – continua la Corte - quando l'importo indicato in fattura viene regolarmente corrisposto la “sovrafatturazione" non è punibile penalmente come operazione inesistente anche se parte del corrispettivo venga poi restituita.

A fronte di tali conclusioni, la Cassazione ha annullato la condanna impartita dai giudici di merito nei confronti di un imprenditore che aveva sovrafatturato dei servizi recuperando, successivamente, parte del prezzo versato.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 31 - Sovrafatturazione con effetti penali a raggio ridotto – Falcone, Iorio
  • ItaliaOggi, p. 26 – Sovrafatturazione punita per dichiarazione fraudolenta - Alberici

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