Niente condanna se il fascicolo sottratto viene subito ricollocato

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Con sentenza n. 4699 depositata il 3 febbraio 2010, la Cassazione, Sesta sezione penale, ha confermato la decisione di proscioglimento ,dal reato di violazione della pubblica custodia di cose, per due giornalisti che, per dimostrare il malfunzionamento degli uffici di giustizia locali, avevano sottratto da un armadio del Tribunale di Pavia un fascicolo di una causa civile realizzando anche delle foto della loro azione.

La Corte di legittimità, in particolare, ha ritenuto che la condotta dei due imputati, nella sua materialità di “riferita assoluta immediatezza”, non fosse riconducibile alla nozione normativa di sottrazione, difettando anche quella “temporanea rimozione”; non sussisteva, cioè, l'elemento oggettivo della condotta contestata. E questo in quanto il fascicolo, una volta sottratto, era stato immediatamente ricollocato, dai due cronisti, nell'armadio del Tribunale.

Nel testo della decisione, tuttavia, i giudici di legittimità colgono l'occasione per precisare come, in ogni caso, “il diritto di critica e quello di cronaca rilevano solo rispetto all'informazione su fatti storici alla cui concretizzazione è estraneo il soggetto che quei diritti esercita: è scriminato l'articolo che dà conto di un fatto vero, non è scriminata la condotta che ha creato il fatto per darne poi conto nell'articolo, ove tale condotta violi la legge penale”.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi – Notizie, p. 34 – Il diritto di cronaca non giustifica il reato

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