Niente registro sugli atti di estinzione dei processi
Pubblicato il 22 settembre 2007
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In merito alla tassazione degli atti giudiziari le Entrate hanno emesso altre due risoluzioni:
- la n. 260 del 21 settembre 2007, nella quale si specifica che è soggetta a registrazione in termine fisso e con aliquota del 3% l’ordinanza giudiziale che conclude le procedure di opposizione al decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte e di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino;
- la n. 263 del 21 settembre 2007, nella quale si stabilisce che non c’è obbligo di registrazione per i provvedimenti di estinzione del processo, emessi dal giudice secondo l’articolo 306 del Cpc, a seguito della rinuncia agli atti del giudizio espressa da chi ha proposto l’azione ed accettata da chi avrebbe interesse alla prosecuzione.
- ItaliaOggi, p. 43 – Opposizione al pagamento - Rosati
- ItaliaOggi, p. 43 - Rinuncia al giudizio, registro ko - Galli
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