Niente videoconferenza se è terminato il 41 bis

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Niente videoconferenza se è terminato il 41 bis

La videoconferenza rimane la regola per chi si trova sottoposto al regime di cui all'art. 41bis dell'Ordinamento penitenziario. Questo anche dopo l’estensione operata dalla recente riforma del processo penale.

Così la Quarta sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 22039 del 18 maggio 2018.

Nella vicenda esaminata, la Suprema corte ha ritenuto che non fosse corretta l’interpretazione a cui aveva aderito la Corte d’appello rispetto all'articolo 146-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nella sua precedente formulazione.

Nel dettaglio, era stato ritenuto che la norma, utilizzando il tempo passato, consentisse di disporre la partecipazione a distanza anche quando l'imputato fosse stato sottoposto in passato al regime penitenziario di cui all'art. 41 bis, in quanto oggetto di un giudizio di peculiare pericolosità.

Per contro, ad avviso degli Ermellini, la previsione vigente prima della riforma operata con la Legge n. 103/2017, ancorava ad una situazione soggettiva di tipo penitenziario (la sottoposizione allo speciale regime di cui all'art. 41bis O.P.) la possibilità che la partecipazione al processo a proprio carico avvenisse a mezzo di videoconferenza.

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