No alla correzione formale della sentenza che riporta un altro fatto e un'altra motivazione

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Non può essere soggetta alla correzione formale, ex art. 287 c.p.c., la sentenza emessa che non consente, sulla base del suo contenuto, di comprendere in quale modo il giudice ha inteso formare la sua decisione e le ragioni di questa decisione. In questo senso la Corte di cassazione, con sentenza del 31 maggio 2011 n. 12035, ha cassato la sentenza della Corte territoriale che, erroneamente, ha sostituito completamente il fatto e lo svolgimento del processo.

Il ricorrente si era lamentato del fatto che il giudice nella sentenza emessa ha riportato una motivazione ed un dispositivo relativo ad un altro provvedimento. Ricorda la Corte suprema come può farsi ricorso alla correzione materiale quando è necessario eliminare un errore che non incide sul contenuto sostanziale della motivazione: l'errore correggibile deve consistere in un mero errore di espressione di una volontà in sé non viziata.

Nel caso studiato, invece, vi è stato un vizio della formazione della volontà del giudice a cui deve porsi rimedio attraverso i normali mezzi di impugnazione.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 52 - Lo scambio di motivazione impone un altro ricorso - Bresciani

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