No alla revoca della patente per droga per chi ha patteggiato prima del 2009

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Con sentenza n. 281 del 28 novembre 2013, la Corte costituzionale si è pronunciata sul giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria in riferimento all'articolo 120, commi 1 e 2, del Codice della strada, per asserito contrasto con gli articoli 3, 24 e 27 della Costituzione.

La Consulta ha, in particolare, dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma censurata nella parte in cui si applica anche con riferimento a sentenze pronunziate, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 94 del 2009. La norma che prevede la revoca della patente di guida per chi ha patteggiato una condanna, in una data precedente il 2009, per reati in materia di stupefacenti non è da considerare, dunque, retroattiva.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 25 – Patente a revoca limitata – Santi
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 27 - Non retroattiva la revoca della patente per droga

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