Nome del file non indicato nell’attestazione di conformità? Mera irregolarità

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Nome del file non indicato nell’attestazione di conformità? Mera irregolarità

La mancata indicazione del nome del file all’interno dell'attestazione di conformità della copia informatica di un atto – nella specie, di un controricorso in cassazione - costituisce solo un’irregolarità non riconducibile ad alcuna delle ipotesi di nullità della notificazione.

In ogni caso, qualunque nullità della notifica del controricorso risulta sanata dal raggiungimento dello scopo.

E’ quanto sancito dalla Seconda sezione civile della Cassazione, con ordinanza n. 14369 del 5 giugno 2018, in ordine all'eccezione sollevata da un ricorrente nella propria memoria depositata ex articolo 380-bis del Codice di procedura civile, relativamente alla asserita nullità della notificazione del controricorso della controparte, in relazione all'articolo 11 della Legge n. 53/1994, per la violazione dell'articolo 19 ter, primo comma, delle Specifiche tecniche del PCT del 16 aprile 2014.

Disposizione, quest’ultima, ai sensi della quale nell'attestazione di conformità di una copia informatica va indicato, tra l'altro, il nome del relativo file.

Nella vicenda esaminata, l’eccezione riferita è stata disattesa anche alla luce della circostanza che il ricorrente aveva replicato alle argomentazioni svolte nel controricorso medesimo, il quale, evidentemente, aveva comunque raggiunto il proprio scopo.

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