Nomina fiduciaria per il membro comunale nell'istituzione privata assistenziale

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Il Tar Lombardia, Sezione staccata di Brescia, ha convalidato il decreto di nomina da parte del sindaco di un rappresentante del comune come membro del Cda di un organismo privato, avvenuta in assenza di motivazioni a sostegno della scelta effettuata.

La sentenza n. 179 del 28 gennaio 2011 ha ricordato che vige in materia l'orientamento del Consiglio di Stato per cui la nomina da parte del consiglio comunale e del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti od aziende private, previste dall'articolo 50, del D.Lgs. n. 267 del 2000, è basata sul carattere fiduciario e quindi non dipendente solo dalle capacità tecniche e professionali del nominato.

Nel caso in questione, aggiunge il Tar lombardo, risultano rispettati gli indirizzi dettati dal Consiglio comunale, mentre la scelta non era soggetta ad un obbligo di motivazione proprio per la natura fiduciaria della nomina.
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