Non basta l'indirizzo mail ai contratti stipulati in rete

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La Corte di giustizia europea, con una sentenza depositata ieri, nella causa n. C-298/07, si è pronunciata in materia di contratti stipulati via internet, precisando come, in tali fattispecie, il prestatore dei servizi debba fornire ogni informazione che consenta ai clienti la possibilità di entrare rapidamente in contatto e di comunicare direttamente con chi offre il servizio. In particolare, secondo i giudici europei, non è sufficiente la messa a disposizione di un indirizzo di posta elettronica in quanto questo strumento, ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2000/31/Ce, costituirebbe solamente un mezzo aggiuntivo alle altre misure che debbono essere poste a tutela dei consumatori, la cui individuazione è, comunque, lasciata alla discrezionalità della società fornitrice dei servizi.

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