Non duplicabili le voci di danno

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Il giudice, in materia giuslavoristica, non deve mai duplicare il risarcimento del danno non patrimoniale attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici dovendo, in ogni caso, individuare il discrimine tra meri pregiudizi non risarcibili e danni che vanno risarciti all'esito di una congrua valutazione. E' quanto statuito dalla Cassazione nel testo della sentenza n. 10864 del 12 maggio scorso.
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