Non paga i diritti la musica diffusa nello studio

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Il professionista che nel proprio studio ascolta la musica non deve corrispondere il compenso riconosciuto ai produttori e agli autori di brani musicali riprodotti in luogo pubblico o aperto al pubblico, dagli artt. 73 e 73 bis della L. n. 633/1941 sul diritto d’autore. Lo ha stabilito la IX sezione del Tribunale di Torino con la sentenza del 21.3.2008, in quanto lo studio del professionista – nel caso di specie uno studio dentistico – è un luogo privato, in cui i pazienti “non costituiscono un pubblico indifferenziato, ma sono singolarmente individuati e hanno diritto di accedere normalmente previo appuntamento, o comunque su consenso del medico, in casi particolari, quali visite urgenti”.
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