Non vi è abuso di diritto nella stipula di un’operazione di finanziamento all’estero

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Sono state chieste spiegazioni all’Agenzia delle Entrate circa il corretto trattamento da riservare, ai fini dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti, ai contratti relativi ad operazioni di finanziamento a medio/lungo termine formalmente sottoscritti all’estero, ma destinati a produrre i loro effetti giuridici prevalentemente in Italia.

Nello specifico, sono state considerate quelle fattispecie di operazioni di finanziamento stipulate all’estero, nelle quali però i contraenti sono entrambi residenti in Italia; i finanziamenti sono concessi per finalità operative sul territorio nazionale; i contratti sono formati per atto pubblico firmato all’estero e sottoposti alla giurisdizione italiana.

Il dubbio sollevato è se il comportamento messo in atto dalle parti possa configurare un abuso di diritto, dato che la sottoscrizione fuori dall’Italia sembra apparire finalizzata ad ottenere un indebito vantaggio fiscale.

Richiamando il principio dell’abuso di diritto, secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza, l’Agenzia delle Entrate ha offerto il proprio parere con la risoluzione n. 20 del 28 marzo 2013.

Nel documento di prassi si specifica che l’abuso di diritto si individua nell’utilizzazione distorta di mezzi giuridici leciti con l’unico scopo di ottenere un indebito vantaggio fiscale, in assenza di valide ragioni economiche alla base dell’operazione posta in essere.

Ne deriva che il luogo di sottoscrizione del contratto non sembra integrare la definizione di abuso di diritto.

Pertanto, secondo l’Agenzia, la semplice stipula all’estero di un contratto di finanziamento bancario non configura la fattispecie dell’abuso di diritto, in quanto non si ravvisa l’uso distorto di strumenti giuridici finalizzato all’ottenimento di un risparmio fiscale. Tutt'al più è importante stabilire il momento di formazione dell'atto, per decidere se tali finanziamenti siano stati realizzati in Italia o all’estero, visto che - in virtù del criterio della territorialità ai fini dell'imposta di registro di cui all'art. 2 del Dpr n. 131/86 – se i contratti di finanziamento stipulati all’estero risultano formati per iscritto nel territorio nazionale, essi sono soggetti a registrazione e pagano l'imposta sostitutiva in Italia. Dunque, ai fini fiscali è rilevante sapere con esattezza dove l’accordo è stato effettivamente raggiunto, se in Italia o all’estero.
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