Notifica alla residenza

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La notificazione di un avviso di accertamento consegnata nella residenza anagrafica del contribuente è legittima se egli non ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale (Corte di Cassazione, sentenza 11081 del 3 aprile 2006, depostata il 12 maggio 2006). Nel caso di specie, il contribuente aveva indicato nella dichiarazione dei redditi, quale domicilio fiscale, l’indirizzo dell’esercizio commerciale in seguito chiuso, non preoccupandosi di eleggere il domicilio con le modalità di legge. La notifica dell’atto di accertamento era stata, quindi, consegnata alla madre convivente, nel luogo della residenza anagrafica. A norma dell’articolo 60 del Dpr 600/1973, richiamato nella pronuncia, dispone che la notifica vada eseguita nel luogo di domicilio fiscale del destinatario, salva l’ipotesi di elezione del domicilio, che deve risultare dalla dichiarazione annuale, ovvero da altro atto comunicato al Fisco. In mancanza di questo adempimento “l’avviso di accertamento fu notificato, appunto, nel domicilio fiscale del contribuente, ricavato dall’anagrafe comunale”.   

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