Notifiche e vizi di impugnazione

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 12623 dello scorso 28 maggio, ha spiegato che, in materia di tardività dell'impugnazione proposta ai sensi dell'art. 38 del Dlgs 546/92, se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume iuris tantum ed è onere dell'altra parte dimostrare il contrario; se invece la notificazione è nulla, si presume iuris tantum la conoscenza della pendenza del processo da parte dell'impugnante e deve questi provare che la nullità gli ha impedito la materiale conoscenza dell'atto.
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