Nuove disposizioni attuative per l’ACE

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Nuove disposizioni attuative per l’ACE

Rimodulate le disposizioni antielusive

 

L’agevolazione ACE (Aiuto alla Crescita Economica) è stata introdotta con il D.L. 201 del 6 dicembre 2011, allo scopo di incentivare la capitalizzazione delle imprese tramite la riduzione dell’imposizione sui redditi, che deriva dal finanziamento con capitale di rischio.

Le norme di attuazione dettate dal decreto Mef del 14 marzo 2012 sono state di recente riviste dal nuovo decreto del 3 agosto 2017, che è intervenuto su diversi aspetti della disciplina agevolativa.

 

I principali punti oggetto del nuovo decreto riguardano in particolare:

  • la revisione delle disposizioni di attuazione dell’ACE per gestire gli effetti delle modifiche apportate con il decreto legislativo n. 139 del 18 agosto 2015, in tema di composizione e struttura del bilancio dei soggetti diversi da coloro che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS;
  • l’aggiornamento delle disposizioni per le persone fisiche e le società di persone esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria dopo le modifiche apportate dalla legge n. 232 dell’11 dicembre 2016;
  • alcuni aspetti operativi che hanno creato incertezze in ordine alla determinazione dell’ACE per i precedenti periodi d’imposta;
  • la rivisitazione delle disposizioni antielusive, alla luce della esperienza dei primi anni di applicazione dell’agevolazione.

 

Motivi della revisione

Come detto in premessa, l’ACE viene introdotto con l’obiettivo di incentivare la capitalizzazione delle imprese. Il recente decreto mille proroghe ha in particolare demandato a uno o più decreti del Mef il compito di modificarne la disciplina di attuazione (D.L. 244/2016) per coordinare le norme della suddetta agevolazione con le modifiche relative alla composizione e alla struttura del bilancio dei soggetti diversi da coloro che applicano i principi contabili internazionali Ias/Ifrs.

 

La revisione si è resa necessaria anche alla luce delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2017 al meccanismo applicativo dell’Ace per le persone fisiche e le società di persone esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria.

 

La stessa relazione illustrativa al decreto avanzava la necessità di affinare alcune disposizioni attuative contenute nel precedente decreto per chiarire alcuni aspetti che hanno determinato incertezze in ordine alla determinazione dell’ACE.

 

Le modifiche sono state, inoltre, ritenute opportune per intercettare le ipotesi di duplicazione del beneficio, a fronte di un’unica immissione di denaro nell’ambito di un gruppo di società, operata attraverso operazioni realizzate con soggetti appartenenti allo stesso gruppo, ma che risiedono in paesi diversi dall’Italia.

 

Le disposizioni del decreto del 3 agosto 2017 sostituiscono quelle del decreto del 14 marzo 2012 (decreto che viene abrogato) e la nuova disciplina presenta elementi sia di continuità, ma anche significative novità rispetto alla precedente.

 

Alcuni aspetti della nuova disciplina sono stati oggetto di una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate, la n. 26 del 26 ottobre 2017, che tra gli altri ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alla decorrenza della nuova disciplina antielusiva, di cui all’articolo 10 del nuovo decreto ACE.

 

Novità relative ai soggetti Ires

Le disposizioni in materia di ACE si applicano anche per le società e gli enti commerciali non residenti, alle loro stabili organizzazioni presenti in Italia con riferimento alla variazione in aumento del fondo di dotazione rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

La relazione illustrativa al decreto chiarisce che tale fondo può anche essere figurativo, nel senso che deve essere comunque determinato ai soli fini fiscali, a prescindere dalle risultanze contabili.

 

In merito la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21 del 3 giugno 2015, ha già sottolineato che:

  • la base di partenza cui commisurare gli eventuali incrementi rilevanti ai fini ACE è costituita dal maggiore tra il fondo di dotazione contabile (al netto degli utili di esercizio) e il fondo congruo ai fini fiscali, entrambi considerati al 31 dicembre 2010;
  • le rettifiche fiscali effettuate in dichiarazione per adeguare il fondo di dotazione al valore fiscalmente congruo, rilevano solo nel limite di tale valore e per il solo periodo d’imposta in cui sono operate.


Per consentirne l’adeguamento al nuovo contesto normativo, è stata modificata la disposizione relativa al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.

In particolare, è stato eliminato il riferimento al decreto ministeriale che annualmente avrebbe dovuto individuare il coefficiente di remunerazione da applicare alla base ACE. Alla luce delle nuove norme, l’aliquota è determinata dal comma 3 dell’art. 1 del D.L. 201/2011.

 

Eccedenza ACE

Il nuovo decreto ha rivisto le modalità di gestione dell’eccedenza ACE (importo del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato) dando attuazione alle disposizioni che hanno previsto la facoltà di trasformare tale eccedenza (del comparto Ires) in credito d’imposta.

Dunque, al posto della deduzione dal reddito complessivo netto dei periodi d’imposta successivi, l’eccedenza può essere utilizzata in compensazione dell’Irap sotto forma di credito d’imposta ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

 

Relativamente alle ipotesi di tassazione consolidata, è stato previsto che qualora in tale ambito si determini un’eccedenza ACE, essa vada prioritariamente (e nei limiti del reddito del gruppo) attribuita alla fiscal unit.

 

La quota non attribuita alla fiscal unit, invece, può essere anche parzialmente:

 

  • riportata nei periodi d’imposta successivi per la determinazione del reddito imponibile della singola società;
  • trasformata in credito d’imposta utilizzabile in compensazione dell’Irap.

 

Novità per l’utilizzo delle eccedenza ACE vi sono anche quando si opera in regime di trasparenza fiscale.

È in particolare prevista la facoltà di attribuire l’eccedenza a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili o, in alternativa, di utilizzarla in tutto o in parte in compensazione Irap.

Anche in questo caso il socio, previo utilizzo della stessa a riduzione del proprio reddito d’impresa, può scegliere anche parzialmente di:

 

  • riportare nei periodi d’imposta successivi l’eccedenza non utilizzata;
  • trasformare tale eccedenza in credito d’imposta utilizzabile in compensazione Irap.

 

Variazioni del capitale proprio

Diversi sono i cambiamenti rispetto alla disciplina della determinazione delle variazioni del capitale proprio sia in relazione alle nuove previsioni di riduzioni di base ACE, sia in relazione agli effetti delle nuove modalità di contabilizzazione delle operazioni aziendali per i soggetti diversi dagli Ias/Ifrs.

 

E’ stato precisato l’ambito di applicazione delle nuove disposizioni relative alla sterilizzazione della base ACE, in base alle quali per i soggetti diversi da banche e assicurazioni è prevista la sterilizzazione in aumento del capitale proprio fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze e dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo al 31 dicembre 2010.


 

NB! - L’Agenzia delle Entrate ha in merito precisato che la nuova previsione non può essere oggetto di disapplicazione mediante la presentazione di interpello probatorio (Circolare n. 8/E del 7 aprile 2017).

 

La normativa prevede che non possono essere assimilate a banche e assicurazioni, e quindi devono sottostare alla previsione della sterilizzazione della variazione in aumento del capitale proprio, le holding diverse da quelle finanziarie (ovvero quelle il cui attivo patrimoniale è costituito prevalentemente da partecipazioni in imprese diverse da quelle finanziarie).

 

La relazione illustrativa chiarisce che in tale categoria sono inclusi: “tutti quei soggetti che svolgono attività che non configurano operatività nei confronti del pubblico, se inclusi in un gruppo di soggetti che svolgono prevalentemente attività diverse da quelle finanziarie”.

 

La stessa relazione precisa che non rientrano tra le operazioni rilevanti ai fini della norma in esame i pronti contro termine e le forme di finanziamento infragruppo operate mediante l’acquisto di titoli emessi da soggetti del gruppo stesso.


Secondo le nuove disposizioni, tra gli elementi negativi della variazione del capitale proprio è inclusa anche l’ipotesi di riduzione del patrimonio netto conseguente all’acquisto di azioni proprie nelle ipotesi previste dall’articolo 2357-bis, c.c. (casi speciali di acquisto delle proprie azioni).

 

Inoltre è stato regolamentato l’effetto ai fini ACE, delle nuova modalità di contabilizzazione dei prestiti infruttiferi erogati dal socio, attraverso la previsione che dispone l’irrilevanza dell’apporto registrato in bilancio a fronte di tali prestiti.

La disposizione si applica anche alle ipotesi in cui i prestiti infragruppo siano operati ad un tasso nominale significativamente diverso da quello di mercato.

La norma chiarisce che per le stabili organizzazioni di imprese non residenti, le rettifiche fiscali effettuate in dichiarazione per adeguare il fondo di dotazione al valore fiscalmente congruo ai sensi dell’articolo 152, comma 2, Tuir, rilevano esclusivamente nel limite di tale valore e solo per il periodo d’imposta in cui le stesse vengono operate.


Ai fini della determinazione della variazione in aumento del capitale proprio sono rilevanti le seguenti ipotesi di rettifiche operate in sede di prima adozione dei principi contabili:

 

  • eliminazione di costi di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili;
  • utilizzo del criterio del costo ammortizzato.

 

Al contrario, non assumono rilevanza ai fini della determinazione in aumento le riserve formate con utili derivanti:

 

  • dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati
  • da plusvalenze iscritte per effetto di conferimenti d’azienda o di rami d’azienda.

 

Novità relative ai soggetti Irpef

Novità si registrano anche in relazione alle modalità di calcolo della base ACE per i soggetti Irpef (imprese individuali e società di persone in regime di contabilità ordinaria).

La legge di bilancio 2017 ha in particolare equiparato, a partire dal 2016, il regime di determinazione ACE per i predetti soggetti a quello previsto per i soggetti Ires (criterio incrementale).

 

Le nuove regole peraltro non si applicano per il periodo pregresso 2011-2015, si considera rilevante infatti la differenza, se positiva, tra il patrimonio netto del 2015 e quello del 2010.

 

Tale differenza rappresenta per i soggetti Irpef una base ACE “di partenza”, che sostituisce il calcolo degli incrementi e decrementi di capitale proprio (secondo le regole dettate per i soggetti Ires) realizzati dall’esercizio 2011 al 2015.


 

NB! - Nell’elenco dei soggetti esclusi dall’applicazione dell’ACE sono stati inclusi gli imprenditori assoggettati alle procedure di fallimento dall’inizio dell’esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento nonché gli imprenditori agricoli e le società agricole che determinano il reddito ai sensi dell’articolo 32 del Tuir.

 

Disposizioni antielusive

L’articolo 10 del decreto del 3 agosto 2017 contiene una serie di disposizioni di carattere antielusivo atte ad evitare, nell’ambito dei gruppi societari, effetti moltiplicativi dell’agevolazione.
 

Tale disposizione, come segnalato nella relazione illustrativa, costituisce una delle modifiche di maggior rilievo, per effetto della quale operano sterilizzazioni della base agevolabile.

 

Il legislatore ha ritenuto necessario modificare l’ambito di applicazione della disciplina antielusiva ACE anche per adeguarla alla funzione di cautela fiscale propria della norma generale contenuta nello Statuto del contribuente.

Tale modifica si è resa necessaria al fine di intercettare ipotesi di duplicazione del beneficio ACE, a fronte di un’unica immissione di denaro nell’ambito di un gruppo di società, operata tramite operazioni intercorse con soggetti, pur appartenenti al medesimo gruppo, residenti in Paesi diversi dall’Italia.

 

In particolare, è stata individuata allo scopo, in maniera più dettagliata, la nozione di gruppo rilevante e, per le persone fisiche, è stato inserito il riferimento alle partecipazioni possedute dai familiari.

La disposizione inoltre individua alcune tipologie di operazioni, realizzate prevalentemente tra società appartenenti allo stesso gruppo, al verificarsi delle quali opera automaticamente un meccanismo di neutralizzazione della base di calcolo ACE.

 

Tale meccanismo opera in presenza di:

  • conferimenti in denaro;
  • acquisizione di partecipazioni e aziende;
  • incremento dei crediti di finanziamento rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

 

Non rilevano i conferimenti provenienti da soggetti localizzati in Stati che non consentono un adeguato scambio di informazioni.

 

In sintesi gli interventi del legislatore hanno riguardato:

 

  • l’individuazione di una nozione di “gruppo” rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina antielusiva;
  • la ridefinizione del perimetro di applicazione della disciplina antielusiva mediante la sua estensione anche alle operazioni che hanno come controparti soggetti del gruppo non direttamente agevolabili (come, ad esempio, i soggetti non residenti);
  • l’introduzione di alcune esimenti in relazione all’indagine sulla composizione della compagine sociale che deve essere effettuata in presenza di conferimenti provenienti dall’estero qualora, vi siano uno o più soci (anche non controllanti) localizzati in Stati o territori che non consentono un adeguato scambio di informazioni.

 

L’indagine sulla composizione della compagine sociale deve essere effettuata tenendo in considerazione le seguenti due esimenti:

 

  • presenza di una società quotata: circostanza nella quale si valuta solo la composizione della compagine sociale dei soci controllanti in base ai requisiti di cui all’articolo 2359 del codice civile;
  • presenza di un fondo di investimento regolamentato e localizzato in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni: circostanza nella quale non si richiedono informazioni in merito ai sottoscrittori del fondo medesimo.

 

In presenza di conferimenti provenienti da soggetti localizzati in paesi che non consentono lo scambio di informazioni, è prevista una regola di distribuzione proporzionale delle sterilizzazioni da operare in presenza di più conferitarie nel perimetro del gruppo.

 

Decorrenza

Con riferimento specifico alla disciplina antielusiva, come anche precisato nella relazione illustrativa al decreto del 3 agosto 2017, la decorrenza di tali disposizioni “non può che essere coincidente con il periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”, questo anche in applicazione dei principi dello Statuto del contribuente.

Tenuto conto della decorrenza delle nuove disposizioni, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, le norme della disciplina antielusiva speciale, nella nuova formulazione, trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta 2018 (periodo d’imposta successivo a quello in corso all’entrata in vigore del decreto).

 

Nel determinare l’incremento di capitale proprio relativo al 2018 sarà necessario tenere in considerazione tutte le operazioni, rientranti nell’ambito del nuovo articolo 10 del decreto del 3 agosto, poste in essere dal 2011 al 2018.

 

E’ comunque prevista nel decreto una clausola di salvaguardia per i comportamenti pregressi coerenti e non coerenti, secondo la quale per i periodi d’imposta dal 2011 al 2017, i comportamenti posti in essere dai contribuenti attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi sono salvaguardati, a prescindere dall’effetto positivo o negativo sulla determinazione dell’agevolazione stessa.

 

Quadro Normativo

Circolare Agenzia delle Entrate n. 26 del 26 ottobre 2017

Decreto Mef del 3 Agosto 2017

Relazione illustrativa al decreto

Decreto Mef del 14 marzo 2012

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