Nuove regole per la detrazione Iva

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Nuove regole per la detrazione Iva

La Manovra correttiva ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina del diritto alla detrazione dell’IVA e alla tempistica dell’annotazione delle fatture d’acquisto e, con riferimento alle fatture emesse dall’1.1.2017:

  • la detrazione dell’IVA a credito è esercitabile, al più tardi, nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto;
  • le fatture d’acquisto/bolle doganali devono essere annotate nel registro IVA anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è detratta la relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione.

Normativa

D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 (art. 2)

D.P.R.  n. 633/72 (Artt. 19 e 25)

 

La Manovra correttiva 2017 ha modificato:

  • i termini entro i quali è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva di cui all’art. 19, comma 1, DPR n. 633/72;
  • i termini di annotazione nel registro Iva acquisti di cui all’art. 25, DPR n. 633/72, per poter esercitare la detrazione.

L’adempimento

Il momento in cui sorge il diritto alla detrazione dell’Iva a credito, nonché il termine ultimo entro il quale lo stesso può essere esercitato, è disciplinato dall’art. 19, comma 1, DPR n. 633/72.

In particolare, con le modifiche:

  • il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati, sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

 

Da  ciò deriva che:

  • resta fermo l’individuazione del momento in cui sorge il diritto alla detrazione;
  • il termine ultimo entro il quale è possibile esercitare la detrazione dell’Iva a credito è significativamente ridotto essendo fissato alla dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (anziché alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto).

 

Esempio

Con riferimento ad un acquisto di beni consegnati nel mese di settembre 2017 e fatturati a settembre/primi giorni di ottobre 2017, il diritto a detrarre la relativa Iva a credito sorge nel 2017 e la detrazione potrà essere effettuata, al più tardi, con il modello Iva 2018 relativo al 2017, da presentare entro il 30 aprile 2018.

 

Con le regole precedenti il contribuente avrebbe potuto detrarre l’Iva al più tardi con il modello IVA 2020 relativo al 2019.

 

Annotazione fatture di acquisto

La detrazione dell’Iva è esercitabile previa annotazione della relativa fattura nel registro Iva acquisti.

Il D.L. n. 50/2017 ha modificato anche l’art. 25 comma 1 del DPR 633/72 e in particolare:

  • Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati … e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

 

Da quanto sopra, deriva quindi che la tempistica connessa con l’annotazione della fattura nel registro Iva acquisti risulta modificata.

 

Prima della modifica

  • Prima della liquidazione periodica o prima della dichiarazione annuale Iva nella quale si intende detrarre l’Iva.

Dopo  la modifica

  • Prima della liquidazione periodica nella quale si detrae l’Iva e, in ogni caso, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura.

 

Decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.

 

Da ciò consegue che:

  • per l’Iva relativa a fatture 2015 e 2016 non ancora detratta, si potrà continuare ad applicare la normativa previgente (detraibilità entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’operazione);

 

Le nuove disposizioni trovano applicazione anche con riferimento alle note di credito emesse a decorrere dall’1.1.2017.

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