Nuove regole per la detrazione Iva
Pubblicato il 15 settembre 2017
Condividi l'articolo:
La Manovra correttiva ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina del diritto alla detrazione dell’IVA e alla tempistica dell’annotazione delle fatture d’acquisto e, con riferimento alle fatture emesse dall’1.1.2017:
- la detrazione dell’IVA a credito è esercitabile, al più tardi, nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto;
- le fatture d’acquisto/bolle doganali devono essere annotate nel registro IVA anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è detratta la relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione.
Normativa |
D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 (art. 2) D.P.R. n. 633/72 (Artt. 19 e 25) |
|
La Manovra correttiva 2017 ha modificato:
|
L’adempimento |
Il momento in cui sorge il diritto alla detrazione dell’Iva a credito, nonché il termine ultimo entro il quale lo stesso può essere esercitato, è disciplinato dall’art. 19, comma 1, DPR n. 633/72. In particolare, con le modifiche:
Da ciò deriva che:
Esempio Con riferimento ad un acquisto di beni consegnati nel mese di settembre 2017 e fatturati a settembre/primi giorni di ottobre 2017, il diritto a detrarre la relativa Iva a credito sorge nel 2017 e la detrazione potrà essere effettuata, al più tardi, con il modello Iva 2018 relativo al 2017, da presentare entro il 30 aprile 2018.
Con le regole precedenti il contribuente avrebbe potuto detrarre l’Iva al più tardi con il modello IVA 2020 relativo al 2019.
|
Annotazione fatture di acquisto |
La detrazione dell’Iva è esercitabile previa annotazione della relativa fattura nel registro Iva acquisti. Il D.L. n. 50/2017 ha modificato anche l’art. 25 comma 1 del DPR 633/72 e in particolare:
Da quanto sopra, deriva quindi che la tempistica connessa con l’annotazione della fattura nel registro Iva acquisti risulta modificata.
Prima della modifica
Dopo la modifica
|
Decorrenza |
Le nuove disposizioni si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.
Da ciò consegue che:
Le nuove disposizioni trovano applicazione anche con riferimento alle note di credito emesse a decorrere dall’1.1.2017. |
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: