Nuovo Codice deontologico per i Consulenti del lavoro

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Nuovo Codice deontologico per i Consulenti del lavoro

Dal 1° gennaio 2022 i Consulenti del Lavoro avranno un nuovo Codice deontologico.

Il nuovo Codice, approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro con delibera n. 101 del 14 luglio 2021, presenta un testo più corposo (dai 38 articoli del codice vigente si passa a 47 nella versione in vigore dal 2022), diversamente organizzato e modificato in più punti.

Ambito di applicazione

Il nuovo Codice detta le norme deontologiche da osservare per l’esercizio della professione di Consulente del Lavoro in base a quanto stabilito dall’articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12 e dall’articolo 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 21 febbraio 2013, n. 46.

Esso si applica ai  Consulenti del Lavoro e alle società tra professionisti iscritte all’Albo dei Consulenti del Lavoro. I praticanti, iscritti all'apposito Registro, sono tenuti a conformare la propria condotta ai doveri del Codice, per quanto compatibili.

Riaffermati i principi generali alla base della professione del Consulente del Lavoro: tutela della legalità e della dignità del lavoro; rispetto e promozione dei principi per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e  adozione di ogni azione positiva per la promozione del diritto al lavoro secondo i principi della Costituzione.

Doveri generali

Il nuovo Codice amplia il novero e la portata dei doveri generali che il Consulente del Lavoro e gli altri soggetti a cui lo stesso si applica sono tenuti a rispettare nell'esercizio della professione.

Il dovere di dignità e decoro, per esempio, che deve guidare l’attività professionale svolta dal Consulente del lavoro a titolo individuale, associato, societario e anche nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato va osservato in ogni contesto, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione.

Il dovere di lealtà e correttezza va rispettato nei confronti non solo del cliente e dei terzi a qualunque titolo coinvolti nella gestione del rapporto professionale, ma anche verso i colleghi e le Istituzioni di categoria.

Oltre al dovere di fedeltà e di conservare la propria autonomia di giudizio, si dispone l'obbligo del Consulente del Lavoro di svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale e di ordinare la propria attività a titolo individuale, associato e societario, in modo che sia resa sotto la propria direzione e responsabilità personale.

Nell'ambito del dovere di riservatezza, valido anche per dipendenti, soci, praticanti e tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nello studio e per conto dello stesso, viene specificato che restano fermi gli obblighi di segreto professionale e di tutela dei dati personali stabiliti dalla normativa vigente.

Un dovere fondamentale è anche quello di competenza che vieta di accettare incarichi che non si è in grado di svolgere con la necessaria competenza e impone di assicurare, per l’assolvimento degli incarichi accettati, un’adeguata organizzazione.

Infine, si prevede che al Consulente del Lavoro, a tutela dell’affidamento della collettività, sia consentita l’informazione sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni, titoli scientifici e professionali posseduti. Le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.

Nei rapporti poi con gli organi di informazione il Consulente del Lavoro deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza.

Rapporti esterni

Al Consulente è fatto divieto di accettare incarichi con soggetti non abilitati per l’esercizio di prestazioni riservate, ovvero di promuoverne o favorirne l’attività.

Prima di intraprendere azioni giudiziarie nei confronti di colleghi per fatti inerenti lo svolgimento dell’attività professionale, il Consulente deve interessare il Consiglio provinciale dell’Ordine di appartenenza, al fine di ricercare in quella sede una soluzione che salvaguardi il decoro e la dignità dell’Ordinamento Professionale.

È vietato registrare le conversazioni telefoniche con i colleghi.

Il Consulente del Lavoro che subentra ad un collega per revoca dell’incarico o rinuncia deve comunicare senza indugio la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi affinché siano soddisfatti i legittimi interessi del cliente e garantendo la regolare gestione delle attività professionali.

Se è chiamato in sostituzione di collega per decesso, sospensione o temporaneo impedimento, dopo aver accettato l'incarico, deve agire con particolare diligenza avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega.

Il Consulente del Lavoro è tenuto a collaborare lealmente con l’Ordine per l’espletamento delle funzioni istituzionali, anche con riferimento al fenomeno dell’abusivismo professionale.

Rapporti interni

Il Consulente del Lavoro deve tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, assicurare loro idonee condizioni di lavoro e promuovere la loro crescita professionale attraverso adeguata e costante formazione.

Il Consulente del Lavoro si obbliga a corrispondere un equo compenso ai collaboratori, tenuto conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.

Esercizio professionale

Del Capo V in tema di esercizio professionale si segnala l'art. 26 che disciplina le ipotesi di conflitto di interessi.

Il Consulente del Lavoro è tenuto ad astenersi dal prestare attività professionale quando sia portatore di interessi (non è più richiesto che siano rilevanti) personali o di terzi, che possano determinare un conflitto con gli interessi del cliente o condizionare il corretto svolgimento dell’incarico.

Importanti novità sono poi contenute con riferimento alla pubblicità informativa che anche quando diffusa tramite organi di comunicazione di massa o social network, deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

Esercizio di attività professionali particolari

Un capo a parte (e novitario) del Codice è dedicato all’esercizio di attività professionali particolari. Si tratta delle ipotesi in cui il Consulente del lavoro:

  • è nominato a far parte della Commissione di Certificazione dei Contratti, Conciliazione ed Arbitrato del Consiglio Provinciale dell’Ordine o della Commissione di Certificazione dei Contratti, Conciliazione ed Arbitrato del Consiglio Provinciale dell’Ordine;
  • svolge attività di Asseveratore in materia contributiva, retributiva e di rispetto complessivo delle normative vigenti in materia di rapporti di lavoro;
  • è incaricato dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza;
  • svolge attività di assistenza dinnanzi alle commissioni di certificazione e conciliazione;
  • svolge attività giudiziale tributaria;
  • svolge attività di Mediazione civile e commerciale;
  • svolge attività di delegato della Fondazione Consulenti per il lavoro.

Potestà disciplinare e altre disposizioni

Chiudono il testo del nuovo Codice deontologico dei Consulenti del Lavoro le disposizioni sull'esercizio della potestà disciplinare per le inosservanze delle norme deontologiche e l'applicazione di sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione.

Si specifica, infine, che le previsioni del Codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi.

Allegati

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