Obbligo di comunicazione telematica Iva se il paese estero fa parte della black list

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Nel corso dei recenti convegni (19 e 20 settembre) che si sono tenuti a Torino e a Novara su organizzazione della direzione del Piemonte dell'agenzia delle Entrate e dagli ordini territoriali dei dottori commercialisti sono stati rilasciati alcuni chiarimenti in merito ai nuovi obblighi in materia di invio della comunicazione telematica per i soggetti passivi nazionali che intrattengono rapporti con paesi a fiscalità privilegiata.

Il decreto del ministero dell’Economia del 5 agosto 2010 ha, di fatto, prorogato fino al prossimo 2 novembre l’obbligo dell’invio della comunicazione telematica nel caso si realizzino operazioni esenti relative ai mesi di luglio e agosto. La proroga, però, riguarda le sole operazioni esenti realizzate dai soggetti che si avvalgono delle dispensa degli adempimenti contabili di cui all’articolo 36 bis del Dpr 633/72 (esoneri di emissione e registrazione di fatture). Per le operazioni passive, invece gli stessi soggetti devono presentare la comunicazione telematica come tutti gli altri operatori nazionali.

Nel dibattere il tema, i tecnici del Fisco hanno riposto nuovamente l’accento sull’articolo 1 del decreto incentivi (n. 40/2010), che ha istituito l'obbligo, per i soggetti passivi Iva, di comunicare telematicamente all'agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi black list, . Ai fini della corretta individuazione dei suddetti Paesi, si rinvia all’elenco previsto dai decreti ministeriali del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001.

Pertanto, la conclusione a cui si è giunti è che, ai fini del monitoraggio delle operazioni Iva, si deve veder soddisfatto il presupposto territoriale della comunicazione. Dunque, se il paese del cliente/fornitore rientra nell’elenco compreso nei citati Dm, la comunicazione telematica delle operazioni Iva è da considerarsi obbligatoria. È, inoltre, confermato il doppio adempimento della comunicazione telematica e dell’invio del modello Intrastat nel caso si tratti di prestazioni di servizi generici eseguite con operatori stabiliti in paesi black list, in cui si applica l'Iva comunitaria.

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