ODV ancora valida l’esclusione da IVA. Cambiamenti solo con il CTS

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ODV ancora valida l’esclusione da IVA. Cambiamenti solo con il CTS

In attesa dell'entrata in vigore del RUNTS (Registro unico Nazionale del Terzo settore), l’Agenzia delle Entrate fornisce un ulteriore chiarimento relativo alle organizzazioni del volontariato, la cui normativa in vigore è la Legge n. 266 del 1991 (Legge Quadro sul volontariato).

Nella risposta ad interpello n. 92 del 3 marzo 2022, l’Amministrazione finanziaria conferma che l’esclusione IVA prevista per le ODV dall’art. 8 comma 2 primo periodo della L. 266/91 è attualmente ancora in vigore.

Tale situazione è, però, destinata a cambiare: il Codice del Terzo settore prevede l’abrogazione della suddetta disposizione soltanto a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Ue di cui all’art. 101 comma 10 del Codice stesso, e comunque non prima del periodo d’imposta successivo all’operatività del RUNTS (artt. 102 comma 1 lett d) e 104 del DLgs. 117/2017).

Pertanto, al momento, l’Agenzia conferma l’orientamento già espresso nella risposta n. 50/2020, secondo cui le organizzazioni di volontariato (Odv) non hanno alcun obbligo di apertura della partita Iva né di emissione della fattura a condizione che l’attività prestata rientri tra quelle di interesse generale e sia riconosciuto il solo rimborso spese.

ODV con servizio prestato a fini solidaristici è esente da Iva?

Il caso analizzato è quello di una Odv autorizzata al trasporto dei dializzati che si era vista escludere dall’elenco delle strutture autorizzate da parte della Asl a causa della mancata presentazione della dichiarazione di impegno di emettere la fattura.

L’ente di volontariato fa presente di non avere la partita Iva e, per superare l’ostacolo, vorrebbe utilizzare un documento contenente la dichiarazione a emettere “ricevute di pagamento”.

La Asl non accetta ritenendo che le “organizzazioni” che prestano tale servizio, oltre a possedere specifici requisiti, devono dichiarare l’impegno ad emettere fattura, a prescindere che siano associazioni di volontariato e altre forme giuridiche di impresa.

La Odv allora si rivolge all’Amministrazione finanziaria per sapere se il servizio prestato a fini solidaristici possa usufruire dall’esenzione Iva prevista dalla Legge Quadro sul volontariato e se, di conseguenza, l’ente possa essere esonerato dall'apertura della Partita Iva e dall'emissione della fattura, sostituendo tale adempimento, ai fini del rimborso, con una ricevuta fiscale.

Organizzazioni di volontariato senza obbligo di Partita Iva

Nella risposta n. 92/2022, l’Agenzia delle Entrate si dice concorde con la soluzione presentata dall’ente di volontariato, dal momento che – allo stato attuale – la normativa che definisce le regole fiscali riservate agli enti e alle associazioni di volontariato è in fase transitoria, in attesa dell’applicazione definitiva del Codice del terzo settore (Dlgs n. 117/2017), che porterà alla conseguente abrogazione della Legge Quadro sul volontariato.

Pertanto, al momento, le Odv possono ancora beneficiare dell’agevolazione fiscale, ai fini Iva, dettata dall’articolo 8, comma 2, della Legge 266/1991, visto che le operazioni effettuate dalle Odv costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni o prestazioni di servizio ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto.

L’esclusione da Iva opera – come già specificato nella risposta 50/2020 – a condizione che:

  • le somme ricevute dall’ente costituiscano mero rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività di interesse generale;

  • l’ente sia iscritto negli appositi registri predisposti da Regioni e Province autonome.

Tali condizioni devono sussistere anche a seguito del processo di avvio del Runts dal 23 novembre scorso, che ha portato ad un processo di trasmigrazione automatica delle Odv iscritte nei vecchi registri di settore.

Con riferimento al caso di specie, dunque, l’Agenzia ritiene che la valutazione ai fini dell’esenzione Iva dovrà essere svolta alla luce della vigente normativa, ma anche delle novità del CTS che ammettono la possibilità per le Odv di ricevere meri rimborsi per le spese sostenute nell’esercizio delle attività di interesse generale.

Pertanto, l'organizzazione istante non è tenuta ad aprire la partita Iva e ad emettere fattura nei confronti delle Asl.

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