Omessa Iva: due rate della transazione non escludono la punibilità

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Omessa Iva: due rate della transazione non escludono la punibilità

In mancanza di criteri di imputazione dei vari ratei nei quali è stata suddivisa l’obbligazione di pagamento contemplata in una transazione fiscale riguardante più imposte, non è sufficiente il pagamento di due rate della transazione medesima perché, in relazione al reato di omesso versamento dell’Iva, possa dirsi configurabile la causa di non punibilità di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 74/2000.

E’ stato respinto dai giudici di Cassazione il ricorso sollevato dal legale rappresentante di una Spa che era stato condannato, nel merito, per omesso versamento dell’Iva per un ammontare di oltre 500mila euro.

L’uomo aveva impugnato la decisione di secondo grado lamentando, tra gli altri motivi, un vizio di motivazione connesso alla esclusione della configurabilità della causa di non punibilità di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 74/2000 (non punibilità per pagamento del debito tributario), posto che lo stesso aveva provveduto a pagare, a seguito di una transazione conclusa con l’Agenzia delle Entrate, una somma di oltre 1milione di euro, corrispondente alle prime due delle quattro rate nelle quali era stata suddivisa la somma concordata come dovuta.

L’importo pagato – aveva dedotto – era superiore all’imposta sul valore aggiunto di cui gli era stato addebitato l’omesso versamento ma, erroneamente, non era stato ritenuto idoneo a considerare estinto il debito Iva.

Necessario integrale pagamento o criteri di imputazione 

Di diverso avviso la Corte di cassazione che, con sentenza n. 40217 del 10 settembre 2018, ha sottolineato come l’esclusione della configurabilità della causa di non punibilità fosse stata, nella specie, correttamente affermata.

Questo a causa del mancato pagamento di tutte le somme previste dalla transazione fiscale e della assenza, nella stessa (che, nella specie, contemplava una obbligazione di pagamento derivante dall’omesso versamento di più imposte), di criteri di imputazione delle somme già corrisposte le quali, quindi, non avevano potuto essere imputate all’Iva relativa all’anno di riferimento non versata, oggetto della contestazione penale.

In definitiva, ciò che difettava era il presupposto dell’integrale pagamento delle somme oggettivamente dovute o di quelle diverse concordate con l’amministrazione finanziaria: dal solo pagamento delle prime due rate in cui era stato suddiviso l’originario debito con il Fisco non poteva trarsi la prova del pagamento dell’Imposta Iva non versata.

Difatti - ha concluso sul punto la Corte - perché possa ritenersi dimostrato il pagamento dell’imposta dovuta in relazione ad una determinata annualità non versata (e perché quindi possa applicarsi la causa di non punibilità per pagamento del debito tributario) non è sufficiente il versamento di alcuni ratei di una transazione fiscale se questa ricomprende una obbligazione di pagamento derivante dall’omesso versamento di più imposte e non vi sono elementi o criteri per imputare il pagamento proprio all’imposta oggetto della contestazione del reato addebitato.

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