Omicidio stradale. Sinistro pre-riforma e morte dopo, quale pena?

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Omicidio stradale. Sinistro pre-riforma e morte dopo, quale pena?

La soluzione è stata rimessa alle Sezioni Unite penali

Se la condotta penalmente rilevante venga posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole ma poi l’evento intervenga nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, trova applicazione il trattamento sanzionatorio vigente al momento della condotta, ovvero quello del momento dell’evento?

E’ questo il quesito che la Quarta sezione penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite penali con ordinanza n. 21286 del 14 maggio 2018.

La specifica questione è stata sollevata nell’ambito di una vicenda in cui un imputato aveva avanzato ricorso contro la sentenza di patteggiamento emessa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari per il reato omicidio stradale.

Nel dettaglio, la condotta alla guida del ricorrente, che aveva cagionato la morte della persona offesa, investita in prossimità di un attraversamento pedonale, era stata posta in essere prima dell’introduzione della nuova fattispecie di omicidio stradale, mentre il decesso, a causa degli esiti del traumatismo conseguenti al sinistro stradale, era intervenuto dopo l’entrata in vigore della Legge n. 41/2016.

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