Onorari, dopo l’Ordine la parola passa al Tar

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Le sezioni unite della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6534/2008, hanno chiarito che la giurisdizione sulle controversie instaurate da un privato in relazione al parere di congruità formulato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, sulla liquidazione degli onorari del proprio iscritto, spetta la Tar, anche solo per la domanda risarcitoria. La decisione si basa sulla natura di ente pubblico del Consiglio e su quella di atto amministrativo del parere espresso.

Il Tar è dunque competente a “conoscere tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno”, che non necessariamente deve essere richiesto quale ulteriore effetto della domanda di annullamento dell’atto amministrativo, purché, ovviamente, ricorra la giurisdizione generale di legittimità.
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