Operai agricoli: versamento contributi del 1° trimestre 2025 entro il 16 settembre

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I datori di lavoro che impiegano operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) e operai agricoli a tempo determinato (OTD) sono tenuti al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS con cadenza trimestrale, a differenza della generalità dei lavoratori dipendenti per i quali il versamento è mensile.

Per l’anno in corso, la prima scadenza utile riguarda i contributi relativi al primo trimestre 2025 (mesi di gennaio, febbraio e marzo), che devono essere versati entro il 16 settembre 2025.

Il pagamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24, con le consuete modalità di compilazione e indicando le specifiche sezioni dedicate alla contribuzione agricola.

L’INPS ha comunicato le aliquote contributive che le aziende che operano nel settore dell’agricoltura sono tenute a versare per l’anno 2025 con la circolare n. 46 del 20 febbraio 2025.

Vediamo nel dettaglio quali sono le nuove aliquote e come versare la contribuzione 

OTD e OTI: contribuzione IVS 2025

Per l’anno 2025 la contribuzione al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) per la generalità delle aziende agricole, fissata nella misura complessiva del 30,10% per l’anno 2024, è elevata al 30,30%, di cui 8,84% resta a carico del lavoratore.

Il decreto legislativo n. 146/1997 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 1998, un graduale aumento delle aliquote contributive dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) da parte dei datori di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo determinato, indeterminato e assimilati. Tale incremento, pari a 0,20 punti percentuali annui a carico del datore di lavoro, doveva proseguire fino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%. A questa misura si è aggiunto lo 0,30% introdotto dall’articolo 1, comma 769, della legge 296/2006L’adeguamento a carico dei lavoratori è invece già stato esaurito negli anni precedenti.

Le aziende singole o associate che trasformano, manipolano o lavorano prodotti agricoli e alimentari con modalità di tipo industriale hanno raggiunto nel 2011 l’aliquota complessiva del 32%, a cui si è aggiunto lo 0,30% di cui alla legge 296/2006.

Minimali contributivi per il lavoro a tempo parziale

Per i rapporti a tempo parziale, la retribuzione va adeguata, se inferiore, a quella individuata dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 81/2015, che stabilisce una soglia minima oraria, pari per il 2025, a 8,82€.

Contributi INAIL per gli operai agricoli

Dal 1° gennaio 2025, per gli operai agricoli dipendenti le aliquote INAIL rimangono invariate.

Le misure restano quindi le seguenti

  • Assistenza infortuni sul lavoro: 10,1250%
  • Addizionale infortuni sul lavoro: 3,1185%

Inoltre, il decreto interministeriale del 24 settembre 2024 ha confermato per il 2025 una riduzione dei premi INAIL del 14,80%, applicabile esclusivamente alle aziende agricole individuate dall’INAIL

Contributi IVS- INPS e contributi INAIL per l'anno 2025 - Tabella riepilogativa

Settore / Aziende

Aliquota complessiva

Quota a carico lavoratore

Aziende agricole (generalità)

30,30%

8,84%

Aziende agricole con processi industriali

32,30%

8,84%

Contributi INAIL

10,1250% + 3,1185%

-

 

Contribuzioni minori

Alla contribuzione al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) vanno aggiunte le contribuzioni minori (come, ad esempio, disoccupazione, malattia, maternità, assegni familiari), secondo quanto indicato nelle tabelle riportate nell’allegato 1 alla circolare n. 46 del 20 febbraio 2025, a cui si rimanda anche per gli esoneri spettanti in base alla normativa vigente.

Va qui solo ricordato che, con la legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 221, legge n. 234/2021) è stata estesa la tutela NASpI anche agli operai agricoli a tempo indeterminato, apprendisti e soci lavoratori delle cooperative e consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici dei soci.

Dal 1° gennaio 2022, queste realtà sono tenute al versamento del contributo di finanziamento NASpI e non più assoggettate al 2,75% per la disoccupazione agricola previsto dall’articolo 11 della legge 537/1981.

Contributo EBAN

Il versamento del contributo all’Ente Bilaterale Agricolo Nazionale (EBAN) segue le medesime scadenze previste per la contribuzione trimestrale (circolare n. 124 del 10 ottobre 2014).

Agevolazioni per zone tariffarie

Per l’anno 2025 restano invariate le agevolazioni per le zone tariffarie, riconosciute nella misure del

  • 75% per i territori particolarmente svantaggiati (ex- montani);
  • 68% per i territori svantaggiati.

Le agevolazioni:

  • si applicano anche ai datori di lavoro non agricoli che impiegano lavoratori in attività classificate come agricole (art. 6, legge 31 marzo 1979, n. 92);
  • non si applicano al contributo destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua (pari allo 0,30% della retribuzione previdenziale imponibile (articolo 25, comma quarto, della legge 21 dicembre 1978, n. 845).

Va da ultimo detto l’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito in legge n. 101 del 12 luglio 2024, ha introdotto una misura specifica di sostegno per i datori di lavoro agricolo. In particolare, per tutto il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, è prevista un’agevolazione contributiva a loro favore.

L’agevolazione consiste in una riduzione del 68% dei premi e dei contributi previdenziali che i datori di lavoro agricolo devono versare per il proprio personale dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Il beneficio, tuttavia è circoscritto alle aree indicate nell’allegato 1 al decreto-legge n. 61 del 2023, cioè quei comuni delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana che sono stati gravemente colpiti dagli eventi alluvionali a partire dal maggio 2023 (circolare INPS n. 114 del 31 dicembre 2024).

Successivamente l’articolo 9, comma 2 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65 convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2025, n. 101 ha integrato l’articolo 2 del decreto-legge 63/2024, aggiungendo il nuovo comma 1-bis, che ha previsto l’estensione del beneficio anche ai datori di lavoro agricoli di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, e all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,  qualificati come medie e grandi imprese agricole, così come definite dalla raccomandazione europea 2003/361/CE, operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.

L’applicazione concreta dell’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

L’INPS, in sede di tariffazione, riconoscerà direttamente nell’estratto conto aziendale delle imprese beneficiarie un credito corrispondente alla riduzione prevista. Questo credito sarà calcolato sulla contribuzione dovuta per i trimestri del 2024 e verrà imputato alle scadenze contributive dell’anno 2025.

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